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Articolo 36 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori

Dispositivo dell'art. 36 Legge fallimentare

(1) Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge (2), entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria.

Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo (3).

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
(2) L'unico motivo di impugnazione contemplato è la violazione di legge, cioè la violazione delle norme che regolano la procedura dal punto di vista formale.
(3) Se il comportamento omissivo è del curatore, vi sarà una pronuncia che lo condanna ad eseguire il provvedimento; se la condotta è attribuibile al comitato dei creditori, si avrà una pronuncia di tipo costitutivo, che attribuisce a qualcuno l'incarico di darvi esecuzione.

Ratio Legis

La norma è stata mutata nella sostanza dalla riforma del 2006-07, poiché non è più ammesso il reclamo contro gli atti del curatore (e del comitato dei creditori) per ragioni di merito, ma solo per violazione di norme procedurali.

Massime relative all'art. 36 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 5425/1994

Il provvedimento che il tribunale emette, ai sensi dell'art. 36 L. fall., su reclamo avverso il decreto del giudice delegato adito contro gli atti di amministrazione del curatore, con riguardo all'esercizio della facoltā di scelta prevista dall'art. 72 L. fall., non essendo diretto a dirimere una controversia su un diritto soggettivo, ma sostanziandosi nell'esercizio di un potere di direzione e vigilanza all'interno di una procedura propriamente amministrativa, non č ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

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Consulenze legali
relative all'articolo 36 Legge fallimentare

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Attilio P. chiede
giovedė 27/02/2020 - Marche
“Il quesito attiene al procedimento al quale ricorrere in ipotesi di reclamo al Tribunale avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento, che dispone - rigettando (in sede di primo reclamo) l'opposizione svolta contro la decisione del curatore di indire una nuova gara di vendita dell'immobile a seguito della presentazione di una tardiva offerta migliorativa - un nuovo esperimento di vendita, tra l'aggiudicatario pretermesso ed il nuovo offerente. E cioè, se ai sensi dell'art. 26 L.F., ovvero ai sensi dell'art. 36 stessa legge, che prevedono un diverso termine entro il quale proporre il reclamo: il primo entro 10 giorni ed il secondo entro otto giorni. Sembra allo scrivente che il reclamo al Tribunale vada proposto ai sensi del menzionato art. 26 L.F., e quindi nel (maggior) termine di dieci giorni, giacché il provvedimento del giudice delegato reclamato è espressione di un tipico potere di controllo di legittimità da parte dello stesso, che si indirizza nel solco della disciplina dettata dall'art. 108 L.F., in forza della quale il medesimo può sospendere, ovvero impedire il perfezionamento della vendita.
Ringrazio.
Attilio P.”
Consulenza legale i 01/03/2020
Il perimetro di applicazione del rimedio di cui agli artt. 26 e 36 non è di agevole distinzione.

Appare utile richiamare in merito l’indirizzo espresso dal Tribunale di Orvieto con il decreto emesso in data 25 marzo 1992.

Ebbene, detto Tribunale ritiene che lo strumento di cui all’art. 36 legge fallimentare non può essere utilizzato contro gli atti del curatore che siano stati autorizzati dal giudice delegato ovvero si pongano in funzione propedeutica ad un provvedimento dello stesso giudice delegato, dovendosi, in tali casi, utilizzare, lo strumento di cui all'art. 26 legge fallimentare.

Non potranno essere, pertanto, impugnati con il rimedio di cui all’art. 36 i cosiddetti atti processuali del curatore, cioè tutti quegli atti che non hanno una propria autonomia strutturale, ma si inseriscono nell'iter formativo di provvedimenti del giudice delegato, ovvero ne costituiscono mera esecuzione.

Per comprendere se, nel caso di specie, l’atto del curatore rientri tra quelli meramente amministrativi ovvero tra quelli che si inseriscono nell’iter formativo di provvedimenti del giudice delegato, appare opportuno richiamare l’indirizzo espresso dal Tribunale di Udine, con il decreto del 14 novembre 2016, in cui si riconosce il potere di sospendere la vendita in capo al curatore ai sensi dell’art. 107 solamente fino al termine ultimo costituito dalla comunicazione dell’esito della vendita al giudice delegato e il successivo deposito degli atti di vendita in cancelleria; oltre questo termine, il curatore non ha più potere di sospendere, in quanto tale potere è in capo al giudice delegato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve dare la seguente risposta al quesito:
1) se l’atto di sospensione della vendita rientrava ancora tra i poteri del curatore, in quanto esercitata entro il predetto termine, sembra che lo strumento da utilizzare per impugnare detto atto e il successivo rigetto del giudice delegato sia quello dell’art. 36 legge fallimentare.
2) diversamente, laddove fosse già spirato tale termine, sembra che lo strumento da utilizzare sia quello di cui all’art. 26 legge fallimentare.