Cassazione civile Sez. V sentenza n. 18419 del 13 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'incompatibilitā del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento, stabilita dall'art. 31, terzo comma, legge fall., deve intendersi riferita, per i giudizi tributari, non solo ai soggetti che rivestano la qualifica d'avvocato (o procuratore), ma anche agli appartenenti alle altre categorie professionali (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale etc.) abilitate, a norma dell'art. 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, a prestare assistenza tecnica in quei giudizi. Il carattere eccezionale della norma posta dall'art. 31, terzo comma, legge fall., che non contiene una espressa previsione al riguardo — mancanza spiegabile con l'anterioritā dell'entrata in vigore della legge fallimentare rispetto alla disciplina del contenzioso tributario, e non giā con l'intento del legislatore di operare una distinzione illogica tra le prime e le seconde qualifiche, — se ne preclude l'interpretazione analogica, ne consente quella estensiva, la quale si limita a ricondurre sotto la norma interpretata quei casi che solo apparentemente sembrano esclusi, ma che, in base alla sua ratio, vi sono ricompresi. Ed in proposito č evidente che le cautele previste per assicurare la corretta amministrazione del curatore si impongono, nei giudizi tributari, sia nell'ipotesi che questi abbia la veste d'avvocato, sia in quella che presti l'assistenza tecnica del fallimento in base ad altra qualifica professionale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.