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Articolo 9 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Disposizioni in materia di incompetenza

Dispositivo dell'art. 9 bis Legge fallimentare

(1) Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza (2).

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti (3) degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 (4) dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il primo comma è stato così modificato dal d.lgs. 169/2007.
Non è più previsto che il tribunale dichiari la propria incompetenza con sentenza, ma si usa il termine più generico di "provvedimento", comprensivo anche, ad es., dell'ordinanza.
(3) Si sottointende che la dichiarazione di fallimento da parte di un Tribunale incompetente non è nulla, bensì valida (in generale, la competenza non è un presupposto di validità del processo).
(4) Va preferita una interpretazione restrittiva dell'ambito di applicabilità della norma, che sarebbe limitato ai soli procedimenti derivanti dal fallimento che pende davanti a un Tribunale incompetente, prima che si verifichi la preclusione dettata dall'art. 38 del c.p.c.

Ratio Legis

La ratio della norma in esame è quella di sancire che la dichiarazione di fallimento emessa da un Tribunale territorialmente incompetente sia comunque valida, e non nulla o revocabile.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

2 L’articolo 2 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della legge fallimentare.
Il comma 1, apporta una modifica di carattere formale all'articolo 9-bis della legge fallimentare, al fine di ricomprendere nel campo di applicazione della norma anche i provvedimenti, formalmente diversi dalla sentenza, che pronunciano su questioni relative alla competenza.

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