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Articolo 9 ter Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Conflitto positivo di competenza

Dispositivo dell'art. 9 ter Legge fallimentare

(1) Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo (2).

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9 bis, in quanto compatibile.

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
(2) Vale, quindi, il principio di prevenzione, salvo il diritto del Tribunale che si è pronunciato per secondo a chiedere il regolamento di competenza (art. 45 del c.p.c.).

Ratio Legis

La norma vuole evitare che due tribunali siano investiti contemporaneamente della procedura di fallimento del medesimo imprenditore e sceglie quale criterio di risoluzione del conflitto positivo di competenza quello di prevenzione.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

2 L’articolo 2 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della legge fallimentare.
Il comma 2 reca modifiche all'articolo 10 legge fallimentare. La modifica apportata al secondo comma dell'articolo 10 della legge fallimentare risponde all'esigenza di restringere, a favore dei soli creditori o del pubblico ministero, la possibilità di dimostrare che l’effettiva cessazione dell'attività economica, momento da cui decorre il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, non corrisponde alla data dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, essendo proseguita l’attività commerciale anche dopo la formale cancellazione. Tale possibilità resta, invece, preclusa sia all'imprenditore individuale, che all'imprenditore collettivo cancellato d'ufficio dal registro delle imprese. In entrambi i casi, non è apparso corretto consentire all'imprenditore che, pur avendo cessato di fatto l'attività d'impresa, non abbia curato (tempestivamente) la cancellazione dal registro delle imprese, di superare con la prova contraria le risultanze del registro medesimo, eludendo così il legittimo affidamento che i creditori hanno tratto dalla pubblicità dei fatti iscritti nel registro delle imprese.

Massime relative all'art. 9 ter Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13316/2010

La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti il tribunale ritenuto competente presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietą del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9 bis della legge fall. (introdotto dall'art. 8 del d.l.vo n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente.

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