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Articolo 16 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Sentenza dichiarativa di fallimento

Dispositivo dell'art. 16 Legge fallimentare

(1) Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza (2), con la quale:

  1. 1) nomina il giudice delegato per la procedura;
  2. 2) nomina il curatore;
  3. 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (3), entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
  4. 4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio (4) di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
  5. 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione [93].

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma (5).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 169/2007.
(2) Si ritiene che la sentenza possa anche essere motivata in maniera molto succinta.
E' una sentenza di accertamento laddove accerta lo stato di insolvenza, ma anche costitutiva, in quanto avviando la procedura concorsuale produce una serie di effetti previsti dalla legge, come quelli che conseguono al debitore dal nuovo status di fallito.
(3) Grazie all'elenco dei creditori, il curatore è in grado di dare in maniera più completa l'avviso del fallimento a tutti coloro che vantano diritti nei confronti del fallito (art. 92 della l. fall.).
(4) E' stato il decreto correttivo del 2007 a prevedere la perentorietà del termine, che era in precedenza ritenuto ordinatorio.
(5) Gli atti, e soprattutto i pagamenti, compiuti prima dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese non sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 della l. fall.

Ratio Legis

La norma stabilisce il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento e la sua efficacia dal punto di vista temporale.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

2 L’articolo 2 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della legge fallimentare.
Il comma 5 riformula l’art. 16 del r.d., apportando al testo precedente solo due variazioni.
Il nuovo primo comma accorpa i precedenti commi primo e secondo: non è più necessario precisare che la sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio, perché ciò risulta già dal nuovo art. 15.
Nel n. 4 si è aggiunto l’inciso finale "ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura", per consentire un più lungo termine per la fissazione dell’adunanza per l’esame dello stato passivo nei casi di procedure particolarmente complesse, e quindi con numerosi creditori, in considerazione delle esigenze organizzative dei curatori e dei giudici delegati.

Massime relative all'art. 16 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 4466/2003

La sentenza dichiarativa del fallimento, in quanto provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge fall., determina - anche in pendenza del relativo giudizio di opposizione in cui si contesti la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del fallimento stesso - l'inefficacia relativa di diritto degli atti a titolo gratuito, quando sussistano i requisiti previsti dall'art. 64 legge fall. In tal caso la esecutività della dichiarazione di fallimento e l'automatica inefficacia degli atti a titolo gratuito sono soltanto rese provvisorie dalla mancata definizione dell'eventuale giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Ne consegue che, in pendenza di detto giudizio, non è esclusa la possibilità, rimessa al prudente apprezzamento degli organi della procedura, di procedere alla liquidazione dei beni, non solo se appartenenti al fallito, ma anche se appartenenti ai terzi, quando da questi acquistati con atti inopponibili alla massa dei creditori.

Cass. civ. n. 3163/1999

La sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento giurisdizionale, deve essere motivata, in ossequio al principio di cui all'art. 111 Cost. Tuttavia, avuto riguardo alle caratteristiche del procedimento camerale, ed alle ragioni di urgenza che determinano la deliberazione, non si richiede che detta sentenza sia sorretta da una motivazione articolata come quella che definisce un ordinario processo di cognizione. Ne consegue che solo la totale assenza di motivazione comporta la nullità del provvedimento. Questo, del resto, è soggetto ad opposizione, a seguito della quale si instaura un giudizio a cognizione piena, definito con sentenza la quale potrà integrare le ragioni poste a base della declaratoria di fallimento.

Cass. civ. n. 2783/1994

Contro la sentenza dichiarativa di fallimento è proponibile il ricorso per regolamento di competenza, esperibile dai soggetti legittimati all'opposizione ex art. 18, L. fall., e cioè da chi abbia un qualunque interesse (economico o soltanto morale) contrario all'apertura del fallimento.

Cass. civ. n. 7937/1990

La sentenza dichiarativa del fallimento, la quale è provvisoriamente esecutiva ed implica che il fallito venga iscritto nell'apposito registro di cui all'art. 50 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, comporta immediatamente la cosiddetta incapacità civile del fallito stesso (nella specie, ai fini della cancellazione dall'albo dei geometri), mentre non rileva al riguardo la pendenza del giudizio di opposizione avverso detta declaratoria, né la revoca della stessa fino a quando non sia rimossa l'indicata iscrizione a seguito di sentenza a norma del secondo comma dell'art. 50 cit.

Cass. civ. n. 7757/1990

Nella procedura camerale per la dichiarazione di fallimento, la quale è ontologicamente distinta in due fasi — una prima, destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, ed una seconda, destinata alla decisione — il principio dell'immutabilità del giudice (art. 276 c.p.c.) opera con esclusivo riferimento alla seconda fase processuale.

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