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Articolo 14 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento

Dispositivo dell'art. 14 Legge fallimentare

(1) L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie [2421 c.c.] concernenti i tre esercizi precedenti (2) ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi [1] per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (3).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) La novella del 2006 ha aumentato gli anni da due a tre.
(3) Comma così modificato con il d.lgs. 169/2007.

Ratio Legis

La norma garantisce che il Tribunale possa accertare lo stato di insolvenza mediante l'esame della documentazione che l'imprenditore deve depositare.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

2 L’articolo 2 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della legge fallimentare.
Con il comma 5 si sostituiscono, nell'articolo 14 della legge fallimentare, le parole "tre anni" con le parole "tre esercizi". La modifica, che chiarisce a quale periodo devono riferirsi i dati relativi ai ricavi lordi da indicare a corredo della domanda di fallimento in proprio, serve a rendere coerente tale disposizione con quella contenuta nel primo periodo dello stesso articolo ed a quanto previsto, sia dall’articolo 1, secondo comma, che dall’articolo 15, undicesimo comma.

Massime relative all'art. 14 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3301/1990

In materia di dichiarazione di fallimento l'omissione da parte dell'imprenditore che chieda il proprio fallimento del deposito delle scritture contabili, del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi dell'art. 14, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che può essere eccepita solo da chi dimostri di avere un interesse proprio a tale produzione, non costituisce di per sé motivo di nullità della dichiarazione di fallimento, dovendo il fallito ovviare a tale omissione ai sensi dell'art. 16, comma secondo, n. 3 del detto decreto.

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