Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7757 del 2 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella procedura camerale per la dichiarazione di fallimento, la quale è ontologicamente distinta in due fasi — una prima, destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, ed una seconda, destinata alla decisione — il principio dell'immutabilità del giudice (art. 276 c.p.c.) opera con esclusivo riferimento alla seconda fase processuale.

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