Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3163 del 2 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento giurisdizionale, deve essere motivata, in ossequio al principio di cui all'art. 111 Cost. Tuttavia, avuto riguardo alle caratteristiche del procedimento camerale, ed alle ragioni di urgenza che determinano la deliberazione, non si richiede che detta sentenza sia sorretta da una motivazione articolata come quella che definisce un ordinario processo di cognizione. Ne consegue che solo la totale assenza di motivazione comporta la nullitā del provvedimento. Questo, del resto, č soggetto ad opposizione, a seguito della quale si instaura un giudizio a cognizione piena, definito con sentenza la quale potrā integrare le ragioni poste a base della declaratoria di fallimento.

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