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Articolo 6 Legge sul biotestamento

(L. 22 dicembre 2017, n. 219)

[Aggiornato al 31/01/2018]

Norma transitoria

Dispositivo dell'art. 6 Legge sul biotestamento

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

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