Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 43 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Abrogazioni

Dispositivo dell'art. 43 Legge 104

1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

Spiegazione dell'art. 43 Legge 104

La norma in esame si occupa delle abrogazioni, cioè dell’eliminazione formale di alcune norme precedenti, che cessano così la loro efficacia.

Nel dettaglio, vengono abrogati:
  • l’articolo 230 del testo unico approvato con Regio Decreto n. 577/1928, che riguardava aspetti regolamentari ormai superati in materia di istruzione e assistenza;
  • l’articolo 415 del regolamento approvato con Regio Decreto n. 1297/1928, anch’esso riferito a disposizioni scolastiche e organizzative non più compatibili con l’impianto della nuova legge;
  • il secondo e il terzo comma dell’articolo 28 della legge n.118/1971, che disciplinavano modalità di inserimento scolastico e lavorativo delle persone con disabilità, oggi sostituite da previsioni più aggiornate e coerenti con il principio dell’integrazione.

Questa disposizione ha quindi la funzione di “ripulire” il sistema normativo da quelle disposizioni che, per contenuto o impostazione, siano in contrasto o ridondanti rispetto alla nuova disciplina. Tale passaggio è tipico delle leggi organiche: quando viene introdotta una nuova regolamentazione complessiva, è necessario abrogare le norme precedenti che potrebbero creare sovrapposizioni, ambiguità o conflitti interpretativi.

Massime relative all'art. 43 Legge 104

Cons. Stato n. 2361/2008

La circostanza che l'art. 43 L. n. 104/1992, non abbia abrogato il solo primo comma dell'art. 28 L. n. 118/1971, che prevedeva (e prevede) il trasporto gratuito degli alunni disabili limitatamente alla scuola dell'obbligo, non può far ritenere che il trasporto scolastico gratuito non possa essere incluso nella generale previsione di cui all'art. 12 L. n. 104/1992. Tale norma, infatti, si deve interpretare alla luce, anche, dell'orientamento della Corte Cost. che, prevedendo l'estensione anche alla scuola superiore dei medesimi e strumentali ausili previsti per la scuola dell'obbligo, per gli studenti disabili, ha inteso valorizzare la doverosità, imposta dai valori costituzionali di riferimento, della tutela dei soggetti disabili ai fini della garanzia dell'accesso all'istruzione, senza distinzione tra scuola dell'obbligo e scuola superiore. Ne consegue che si deve escludere che il trasporto gratuito degli alunni disabili possa riguardare solo la scuola dell'obbligo.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!