(massima n. 1)
La circostanza che l'art. 43 L. n. 104/1992, non abbia abrogato il solo primo comma dell'art. 28 L. n. 118/1971, che prevedeva (e prevede) il trasporto gratuito degli alunni disabili limitatamente alla scuola dell'obbligo, non può far ritenere che il trasporto scolastico gratuito non possa essere incluso nella generale previsione di cui all'art. 12 L. n. 104/1992. Tale norma, infatti, si deve interpretare alla luce, anche, dell'orientamento della Corte Cost. che, prevedendo l'estensione anche alla scuola superiore dei medesimi e strumentali ausili previsti per la scuola dell'obbligo, per gli studenti disabili, ha inteso valorizzare la doverosità, imposta dai valori costituzionali di riferimento, della tutela dei soggetti disabili ai fini della garanzia dell'accesso all'istruzione, senza distinzione tra scuola dell'obbligo e scuola superiore. Ne consegue che si deve escludere che il trasporto gratuito degli alunni disabili possa riguardare solo la scuola dell'obbligo.