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Articolo 40 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Compiti dei comuni

Dispositivo dell'art. 40 Legge 104

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunitā montane e le unitā sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dando prioritā agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalitā di coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

Massime relative all'art. 40 Legge 104

Corte cost. n. 406/1992

L'art. 40, 1° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, nell'enunciare il criterio della prioritā degli interventi di riqualificazione degli handicappati e di riordino e potenziamento dei servizi esistenti, costituisce un principio generale, che si impone a tutti gli enti competenti ad intervenire a favore degli handicappati, comprese le regioni; pertanto, il cit. art. 40, 1° comma non č in contrasto con gli art. 117 e 118 cost..

Il criterio della prioritā dell'utilizzazione dei servizi giā esistenti, da osservarsi nell'attuare gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge n. 104 del 1992, non č lesivo delle competenze regionali in quanto non č dettato solo e direttamente per i Comuni e gli altri enti minori, ma si impone innanzi tutto come "principio fondamentale" alla normativa regionale nel cui quadro, debbono svolgersi le attivitā previste dalla legge stessa. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sollevata dalla Regione Lombardia).

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