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Articolo 20 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

Dispositivo dell'art. 20 Legge 104

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Spiegazione dell'art. 20 Legge 104

L’articolo in discorso disciplina le misure di sostegno e gli adattamenti procedurali che devono essere garantiti alle persone con disabilità durante l’espletamento delle prove d’esame relative a:
  • concorsi pubblici;
  • concorsi di abilitazione all’esercizio delle professioni,
  • altre prove selettive o valutative svolte da enti pubblici.
La norma prevede che la persona con disabilità abbia diritto a tempi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente concessi e a strumenti tecnici o ausili necessari per lo svolgimento della prova, in relazione alle proprie specifiche esigenze.

Tali misure devono essere predisposte in base alla tipologia di disabilità e alle difficoltà che questa comporta, garantendo parità di condizioni rispetto agli altri candidati.

In questo senso, l’articolo si inserisce pienamente nel principio di accomodamento ragionevole sancito anche dall’art. 5 bis della stessa legge e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il diritto a tali misure è subordinato alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dalle commissioni medico-legali di cui all’art. 4 della presente legge, ove si attesti la natura della disabilità e le esigenze operative a questa correlate.

La ratio della disposizione è chiara: il legislatore intende rimuovere le barriere di tipo procedurale e organizzativo che potrebbero compromettere il rendimento del candidato con disabilità, evitando che la valutazione sia falsata da ostacoli estranei alle reali competenze.

Massime relative all'art. 20 Legge 104

Cons. Stato n. 784/1995

L'art. 20 comma 1 l. 5 febbraio 1992 n. 104, che prevede la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esami di concorso a favore di handicappati, presuppone che questi ultimi siano in possesso del minimo di capacità lavorativa occorrente per l'instauro del rapporto d'impiego.

L'accertamento dell'Usl che un concorrente a concorso per posti di pubblico impiego che sia portatore di "handicap" e per tale ragione possa essere ammesso al beneficio del prolungamento della durata delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 20, comma 1 l. 5 febbraio 1992 n. 104 non è in contrasto con una precedente constatazione della totale incapacità lavorativa dell'handicappato stesso; pertanto, tale constatazione non comporta la necessità della ripetizione dell'accertamento della totale incapacità lavorativa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 20 Legge 104

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G. P. chiede
venerdì 09/05/2025
“Buongiorno, vorrei sapere in quali ambiti e quali sono le limitazioni, gli svantaggi, i vincoli e quali le cose che non si possono fare o conseguire da parte di un cittadino cui e' stata riconosciuta l'invalidità civile. Più precisamente: quali sono gli effetti del riconoscimento dell'invalidità civile ai fini lavorativi ( partecipazione a concorsi ) , sanitari e sulla mobilità personale ( conseguimento patente di guida).
Vi sarei grata se voleste fornirmi i riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi.

Grazie”
Consulenza legale i 24/05/2025
In merito al quesito posto, è importante chiarire che il riconoscimento dell’invalidità civile non comporta di per sé effetti negativi, svantaggi o divieti nei confronti del cittadino. Al contrario, si tratta di un accertamento finalizzato a tutelare e promuovere l’inclusione sociale, lavorativa e sanitaria della persona.

Di seguito si fornisce un quadro sintetico degli ambiti principali interessati dal riconoscimento dell’invalidità.

AMBITO LAVORATIVO E PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI
Il riconoscimento dell’invalidità civile produce, in questo ambito, prevalenti effetti positivi, volti a garantire l’inclusione e la tutela della persona con disabilità nel mondo del lavoro, fermo restando che - in alcune situazioni - possono sussistere vincoli o limitazioni in funzione della specifica menomazione o della mansione da svolgere.

Tra gli effetti positivi derivanti dal riconoscimento dell’invalidità si evidenziano:
  • l’accesso al collocamento mirato: con una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% si acquisisce, infatti, il diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato, previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati, al di sopra di determinate soglie occupazionali, l’obbligo di assumere un certo numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette;
  • la partecipazione ai concorsi pubblici con misure agevolative: ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, le persone con disabilità hanno diritto a sostenere le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla specifica disabilità. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve indicare l’ausilio richiesto e l’eventuale necessità di tempi supplementari.
In aggiunta a tali misure, le persone con invalidità civile possono usufruire, se previste dai bandi e secondo la normativa vigente, di ulteriori agevolazioni, quali:

• l’utilizzo di strumenti informatici, supporti scritti, ecc.;
• l’accesso a riserve di posti nei concorsi pubblici;
• l’attribuzione di titoli di preferenza nelle graduatorie finali, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Tali agevolazioni sono concesse previa esplicita richiesta nella domanda di partecipazione, corredata da adeguata documentazione.

Quanto a limitazioni e vincoli in ambito lavorativo, l’invalidità in sé non preclude l’accesso al lavoro o ai concorsi, ma alcune menomazioni possono rendere incompatibili specifiche mansioni, soprattutto se esse richiedono requisiti fisici o psichici essenziali non compatibili con lo stato di salute (es. ruoli operativi a rischio, forze armate, vigili del fuoco, ecc.).

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), può essere richiesta la valutazione preventiva o periodica dell’idoneità lavorativa, anche tramite visite mediche; tali accertamenti mirano a garantire la sicurezza del lavoratore e dell’ambiente di lavoro, nel rispetto del principio di adeguatezza tra mansione e condizione psicofisica, così come stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Vedi Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29188 sulla legittimità del licenziamento per rifiuto ingiustificato di sottoporsi a visita medica di idoneità; Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 2021, n. 22819: il rifiuto di visita medica preventiva giustifica il licenziamento, trattandosi di obbligo funzionale alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

AMBITO MOBILITÀ PERSONALE
Il riconoscimento dell'invalidità civile non costituisce causa ostativa automatica rispetto al conseguimento o al mantenimento della patente di guida. Tuttavia, l'idoneità alla guida deve essere valutata caso per caso, mediante accertamenti volti a verificare l'efficienza degli arti e l'assenza di patologie che possano compromettere la sicurezza attiva e passiva nella conduzione del veicolo.

Tra gli effetti positivi si evidenziano:
  • la possibilità di ottenere agevolazioni per il rilascio o il rinnovo della patente di guida con prescrizioni specifiche, al fine di garantire l’idoneità alla guida delle persone con particolari condizioni psico-fisiche;
  • l’accesso a veicoli adattati;
  • l'esenzione da tasse automobilistiche;
  • la concessione di permessi di parcheggio per disabili e il transito nelle zone a traffico limitato (art. 381 D.P.R. 495/1992).
  • il rilascio o rinnovo della patente può essere subordinato a verifiche mediche, che accertino la capacità di guida in sicurezza;
  • alcune categorie di invalidità possono comportare il divieto o la limitazione all’uso di veicoli senza particolari adattamenti.

AMBITO SANITARIO
In ambito sanitario, non si rilevano veri e propri svantaggi connessi al riconoscimento dell’invalidità civile; tuttavia, possono emergere criticità di natura organizzativa e gestionale che incidono sull’effettivo esercizio dei diritti riconosciuti. Tali criticità non derivano da carenze normative, bensì da difficoltà applicative e strutturali dei servizi sanitari territoriali.

Alcune prestazioni sanitarie o esenzioni dal ticket sono concesse solo al superamento di determinate soglie di invalidità. L’invalidità riconosciuta, specie se superiore al 67% o al 74%, può dare accesso ad esenzioni o ausili quali:
  • esenzione dal pagamento del ticket per determinate prestazioni (D.M. 28 maggio 1999, n. 329);
  • fornitura gratuita o agevolata di protesi, ausili e dispositivi medici (D.M. 27 agosto 1999, n. 332);
  • accesso a prestazioni di riabilitazione e assistenza specialistica (L. 104/1992).