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Articolo 20 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

Dispositivo dell'art. 20 Legge 104

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessitā di tempi aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invaliditā uguale o superiore all'80% non č tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Massime relative all'art. 20 Legge 104

Cons. Stato n. 784/1995

L'art. 20 comma 1 l. 5 febbraio 1992 n. 104, che prevede la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esami di concorso a favore di handicappati, presuppone che questi ultimi siano in possesso del minimo di capacitā lavorativa occorrente per l'instauro del rapporto d'impiego.

L'accertamento dell'Usl che un concorrente a concorso per posti di pubblico impiego che sia portatore di "handicap" e per tale ragione possa essere ammesso al beneficio del prolungamento della durata delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 20, comma 1 l. 5 febbraio 1992 n. 104 non č in contrasto con una precedente constatazione della totale incapacitā lavorativa dell'handicappato stesso; pertanto, tale constatazione non comporta la necessitā della ripetizione dell'accertamento della totale incapacitā lavorativa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 20 Legge 104

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G. P. chiede
venerdė 09/05/2025
“Buongiorno, vorrei sapere in quali ambiti e quali sono le limitazioni, gli svantaggi, i vincoli e quali le cose che non si possono fare o conseguire da parte di un cittadino cui e' stata riconosciuta l'invalidità civile. Più precisamente: quali sono gli effetti del riconoscimento dell'invalidità civile ai fini lavorativi ( partecipazione a concorsi ) , sanitari e sulla mobilità personale ( conseguimento patente di guida).
Vi sarei grata se voleste fornirmi i riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi.

Grazie”
Consulenza legale i 24/05/2025
In merito al quesito posto, è importante chiarire che il riconoscimento dell’invalidità civile non comporta di per sé effetti negativi, svantaggi o divieti nei confronti del cittadino. Al contrario, si tratta di un accertamento finalizzato a tutelare e promuovere l’inclusione sociale, lavorativa e sanitaria della persona.

Di seguito si fornisce un quadro sintetico degli ambiti principali interessati dal riconoscimento dell’invalidità.

AMBITO LAVORATIVO E PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI
Il riconoscimento dell’invalidità civile produce, in questo ambito, prevalenti effetti positivi, volti a garantire l’inclusione e la tutela della persona con disabilità nel mondo del lavoro, fermo restando che - in alcune situazioni - possono sussistere vincoli o limitazioni in funzione della specifica menomazione o della mansione da svolgere.

Tra gli effetti positivi derivanti dal riconoscimento dell’invalidità si evidenziano:
  • l’accesso al collocamento mirato: con una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% si acquisisce, infatti, il diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato, previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati, al di sopra di determinate soglie occupazionali, l’obbligo di assumere un certo numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette;
  • la partecipazione ai concorsi pubblici con misure agevolative: ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, le persone con disabilità hanno diritto a sostenere le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla specifica disabilità. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve indicare l’ausilio richiesto e l’eventuale necessità di tempi supplementari.
In aggiunta a tali misure, le persone con invalidità civile possono usufruire, se previste dai bandi e secondo la normativa vigente, di ulteriori agevolazioni, quali:

• l’utilizzo di strumenti informatici, supporti scritti, ecc.;
• l’accesso a riserve di posti nei concorsi pubblici;
• l’attribuzione di titoli di preferenza nelle graduatorie finali, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Tali agevolazioni sono concesse previa esplicita richiesta nella domanda di partecipazione, corredata da adeguata documentazione.

Quanto a limitazioni e vincoli in ambito lavorativo, l’invalidità in sé non preclude l’accesso al lavoro o ai concorsi, ma alcune menomazioni possono rendere incompatibili specifiche mansioni, soprattutto se esse richiedono requisiti fisici o psichici essenziali non compatibili con lo stato di salute (es. ruoli operativi a rischio, forze armate, vigili del fuoco, ecc.).

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), può essere richiesta la valutazione preventiva o periodica dell’idoneità lavorativa, anche tramite visite mediche; tali accertamenti mirano a garantire la sicurezza del lavoratore e dell’ambiente di lavoro, nel rispetto del principio di adeguatezza tra mansione e condizione psicofisica, così come stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Vedi Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29188 sulla legittimità del licenziamento per rifiuto ingiustificato di sottoporsi a visita medica di idoneità; Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 2021, n. 22819: il rifiuto di visita medica preventiva giustifica il licenziamento, trattandosi di obbligo funzionale alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

AMBITO MOBILITÀ PERSONALE
Il riconoscimento dell'invalidità civile non costituisce causa ostativa automatica rispetto al conseguimento o al mantenimento della patente di guida. Tuttavia, l'idoneità alla guida deve essere valutata caso per caso, mediante accertamenti volti a verificare l'efficienza degli arti e l'assenza di patologie che possano compromettere la sicurezza attiva e passiva nella conduzione del veicolo.

Tra gli effetti positivi si evidenziano:
  • la possibilità di ottenere agevolazioni per il rilascio o il rinnovo della patente di guida con prescrizioni specifiche, al fine di garantire l’idoneità alla guida delle persone con particolari condizioni psico-fisiche;
  • l’accesso a veicoli adattati;
  • l'esenzione da tasse automobilistiche;
  • la concessione di permessi di parcheggio per disabili e il transito nelle zone a traffico limitato (art. 381 D.P.R. 495/1992).
  • il rilascio o rinnovo della patente può essere subordinato a verifiche mediche, che accertino la capacità di guida in sicurezza;
  • alcune categorie di invalidità possono comportare il divieto o la limitazione all’uso di veicoli senza particolari adattamenti.

AMBITO SANITARIO
In ambito sanitario, non si rilevano veri e propri svantaggi connessi al riconoscimento dell’invalidità civile; tuttavia, possono emergere criticità di natura organizzativa e gestionale che incidono sull’effettivo esercizio dei diritti riconosciuti. Tali criticità non derivano da carenze normative, bensì da difficoltà applicative e strutturali dei servizi sanitari territoriali.

Alcune prestazioni sanitarie o esenzioni dal ticket sono concesse solo al superamento di determinate soglie di invalidità. L’invalidità riconosciuta, specie se superiore al 67% o al 74%, può dare accesso ad esenzioni o ausili quali:
  • esenzione dal pagamento del ticket per determinate prestazioni (D.M. 28 maggio 1999, n. 329);
  • fornitura gratuita o agevolata di protesi, ausili e dispositivi medici (D.M. 27 agosto 1999, n. 332);
  • accesso a prestazioni di riabilitazione e assistenza specialistica (L. 104/1992).