Consiglio di Stato Sez. I sentenza n. 784 del 14 giugno 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 20 comma 1 l. 5 febbraio 1992 n. 104, che prevede la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esami di concorso a favore di handicappati, presuppone che questi ultimi siano in possesso del minimo di capacitā lavorativa occorrente per l'instauro del rapporto d'impiego.

(massima n. 2)

L'accertamento dell'Usl che un concorrente a concorso per posti di pubblico impiego che sia portatore di "handicap" e per tale ragione possa essere ammesso al beneficio del prolungamento della durata delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 20, comma 1 l. 5 febbraio 1992 n. 104 non č in contrasto con una precedente constatazione della totale incapacitā lavorativa dell'handicappato stesso; pertanto, tale constatazione non comporta la necessitā della ripetizione dell'accertamento della totale incapacitā lavorativa.

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