La presente disposizione individua, con rinvio espresso alla
Legge 2 aprile 1968, n. 482, le categorie di
persone con disabilità che hanno
diritto ad accedere al
collocamento obbligatorio.
In particolare, esse sono:
Elemento centrale della norma è il
collegamento tra il diritto al collocamento e la capacità lavorativa della persona con disabilità.
Questa valutazione non deve limitarsi a una percentuale astratta, ma deve considerare
le attitudini, le competenze e le possibilità concrete di inserimento professionale, tenuto conto delle condizioni di
salute e dell’eventuale necessità di accomodamenti ragionevoli per l'
avente diritto.
L’accertamento della condizione di invalidità e della capacità lavorativa è affidato alle commissioni medico legali previste dell'art.
4, composte da medici specialisti, operatori sociali ed esperti in materia di inserimento lavorativo, proprio per assicurare un approccio multidisciplinare e non meramente sanitario.
Il richiamo alla L. 482/1968 è fondamentale perché è questa la legge che, storicamente, ha introdotto in Italia l’obbligo per datori di lavoro pubblici e privati di assumere una quota di lavoratori appartenenti a categorie protette, fissandone requisiti e modalità.
La
ratio della disposizione è assicurare
pari opportunità di accesso al lavoro alle persone con disabilità, contrastando l’esclusione sociale e garantendo strumenti di integrazione professionale.
Il legislatore si muove in coerenza con gli
artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, mirando a trasformare il
diritto al lavoro in un diritto effettivo, non solo formale, per le persone con disabilità.