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Articolo 19 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

Dispositivo dell'art. 19 Legge 104

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Spiegazione dell'art. 19 Legge 104

La presente disposizione individua, con rinvio espresso alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, le categorie di persone con disabilità che hanno diritto ad accedere al collocamento obbligatorio.

In particolare, esse sono:
  • gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a determinati limiti (individuati dalla L. 482/1968);
  • gli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
  • le persone non vedenti e sordomute, come definiti dalle leggi speciali di settore;
  • le persone cui viene riconosciuta l'invalidità di guerra, tra cui gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio, con minorazioni ascritte alle categorie previste dalle tabelle allegate alla normativa richiamata.
Elemento centrale della norma è il collegamento tra il diritto al collocamento e la capacità lavorativa della persona con disabilità.
Questa valutazione non deve limitarsi a una percentuale astratta, ma deve considerare le attitudini, le competenze e le possibilità concrete di inserimento professionale, tenuto conto delle condizioni di salute e dell’eventuale necessità di accomodamenti ragionevoli per l'avente diritto.

L’accertamento della condizione di invalidità e della capacità lavorativa è affidato alle commissioni medico legali previste dell'art. 4, composte da medici specialisti, operatori sociali ed esperti in materia di inserimento lavorativo, proprio per assicurare un approccio multidisciplinare e non meramente sanitario.

Il richiamo alla L. 482/1968 è fondamentale perché è questa la legge che, storicamente, ha introdotto in Italia l’obbligo per datori di lavoro pubblici e privati di assumere una quota di lavoratori appartenenti a categorie protette, fissandone requisiti e modalità.

La ratio della disposizione è assicurare pari opportunità di accesso al lavoro alle persone con disabilità, contrastando l’esclusione sociale e garantendo strumenti di integrazione professionale.

Il legislatore si muove in coerenza con gli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, mirando a trasformare il diritto al lavoro in un diritto effettivo, non solo formale, per le persone con disabilità.

Massime relative all'art. 19 Legge 104

TAR Palermo n. 715/1994

Posto che in forza dell'art. 19 l. 5 febbraio 1992 n. 104 (emanata in seguito alla sentenza 2 febbraio 1990 n. 50 della corte cost.) le disposizioni di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili previo accertamento da parte delle commissioni di cui all'art. 4 della stessa legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche, deve concludersi che la invalidità psichica del vincitore di un concorso non può di per sè giustificare lo scorrimento della graduatoria in favore di altro candidato.

Corte cost. n. 406/1992

Gli art. 4 e 19, l. 5 febbraio 1992, n. 104, che affidano l'accertamento dell'handicap alle commissioni mediche presso le usl, non è in contrasto con gli art. 117 e 118 cost., in quanto l'affidamento in questione ha rilevanza per tutti gli interventi previsti dalla legge, alcuni dei quali esorbitano dalle competenze regionali (per es. inserimento nel mondo del lavoro e nella scuola, etc.).

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