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Articolo 1 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Finalità

Dispositivo dell'art. 1 Legge 104

1. La Repubblica:

  1. a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  2. b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
  3. c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
  4. d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Spiegazione dell'art. 1 Legge 104

L’articolo 1 della Legge 104/1992 enuncia i principi generali su cui si fonda l’intero impianto normativo della legge.

La disposizione afferma l’impegno della Repubblica Italiana a garantire il rispetto della dignità umana, nonché i diritti di libertà e autonomia delle persone con disabilità.
In considerazione del periodo di emanazione del testo normativo, la terminologia usata dal legislatore non è inclusiva come quella che viene impiegata oggi. Tale precisazione si rende necessaria, dal punto di vista filologico, in quanto i destinatari della norma sono indicati come “handicappati”, in ragione delle consuetudini linguistiche dell’epoca di emanazione del testo.

Viene sottolineata l’importanza dell’integrazione della persona disabile nei diversi ambiti della vita sociale: famiglia, scuola, lavoro e società. Lo Stato, inoltre, si impegna a prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio che ostacolano lo sviluppo della persona e la piena partecipazione alla vita collettiva.

La norma in discorso descrive le finalità della legge 104 e, dalla sua lettura, se ne desume immediatamente la sua funzione perequativa: essa è volta ad eliminare qualunque disparità di trattamento tra le persone con disabilità e quelle senza, le quali godono tutte di diritti soggettivi, civili, politici e patrimoniali, garantiti e tutelati dalla Costituzione.

Invero, il fondamento stesso di questa Legge è dovuto proprio all’art. 3 della Costituzione, il quale sancisce l’uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Ma non solo: al comma 2, lo stesso art. 3 esplicita la funzione garantista della Repubblica, la quale ha l’obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che comportino una limitazione della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini, impedendo loro il pieno sviluppo della persona umana.

Gli altri articoli della Costituzione che hanno motivato e ispirato il legislatore a produrre questa legge, sono:
  • L' art. 2 è un articolo che sancisce la tutela della dignità umana e del collettivo diritto a sviluppare la propria personalità, anche all’interno di formazioni sociali. Si pone dunque alla base della promozione dell’autonomia personale di chi ha delle disabilità.
  • L'art. 13: sebbene questa norma sia tradizionalmente volta a proteggere i cittadini dall’arbitrio dell’autorità pubblica, può essere interpretata estensivamente, nel senso di evitare che la condizione di disabilità diventi, di fatto, un limite alla libertà e all’autonomia personale e non si traduca in una condizione di segregazione o isolamento sociale.
  • L'art. 32: è proprio la lettera c) dell’art. 1, L. 104/92 a richiamare espressamente il diritto costituzionale alla salute, con le seguenti parole “...persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni”.
  • L'art. 38 sancisce un principio ispiratore per le previsioni della L. 104 sull’integrazione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità. Nella norma in discorso sono elencati proprio questi ambiti: scuola, lavoro, famiglia e società.

Massime relative all'art. 1 Legge 104

Cass. civ. n. 20243/2020

I permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione degli stessi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura.

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