L’articolo 1 della Legge 104/1992 enuncia i
principi generali su cui si fonda l’intero impianto normativo della legge.
La disposizione afferma l’impegno della
Repubblica Italiana a garantire il
rispetto della dignità umana, nonché i
diritti di libertà e autonomia delle persone con disabilità.
In considerazione del periodo di emanazione del testo normativo, la terminologia usata dal
legislatore non è inclusiva come quella che viene impiegata oggi. Tale precisazione si rende necessaria, dal punto di vista filologico, in quanto i destinatari della norma sono indicati come “
handicappati”, in ragione delle consuetudini linguistiche dell’epoca di emanazione del testo.
Viene sottolineata l’importanza dell’
integrazione della persona disabile nei diversi ambiti della vita sociale: famiglia, scuola, lavoro e società. Lo Stato, inoltre, si impegna a
prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio che ostacolano lo sviluppo della persona e la piena partecipazione alla vita collettiva.
La norma in discorso descrive le finalità della legge 104 e, dalla sua lettura, se ne desume immediatamente la sua
funzione perequativa: essa è volta ad eliminare qualunque disparità di trattamento tra le persone con disabilità e quelle senza, le quali godono tutte di diritti soggettivi, civili, politici e patrimoniali, garantiti e tutelati dalla Costituzione.
Invero, il fondamento stesso di questa Legge è dovuto proprio all’art.
3 della Costituzione, il quale sancisce l’
uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Ma non solo: al comma 2, lo stesso art. 3 esplicita la funzione garantista della Repubblica, la quale ha l’obbligo di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che comportino una limitazione della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini, impedendo loro il
pieno sviluppo della persona umana.
Gli altri articoli della Costituzione che hanno motivato e ispirato il legislatore a produrre questa legge, sono:
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L' art. 2 è un articolo che sancisce la tutela della dignità umana e del collettivo diritto a sviluppare la propria personalità, anche all’interno di formazioni sociali. Si pone dunque alla base della promozione dell’autonomia personale di chi ha delle disabilità.
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L'art. 13: sebbene questa norma sia tradizionalmente volta a proteggere i cittadini dall’arbitrio dell’autorità pubblica, può essere interpretata estensivamente, nel senso di evitare che la condizione di disabilità diventi, di fatto, un limite alla libertà e all’autonomia personale e non si traduca in una condizione di segregazione o isolamento sociale.
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L'art. 32: è proprio la lettera c) dell’art. 1, L. 104/92 a richiamare espressamente il diritto costituzionale alla salute, con le seguenti parole “...persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni”.
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L'art. 38 sancisce un principio ispiratore per le previsioni della L. 104 sull’integrazione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità. Nella norma in discorso sono elencati proprio questi ambiti: scuola, lavoro, famiglia e società.