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Articolo 64 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 17/12/2025]

Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autoritą giudiziarie

Dispositivo dell'art. 64 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. (0)Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice.

Note

(0) Articolo così sostituito (rubrica compresa) dall'art. 3, comma 2 della L. 2 dicembre 2025, n. 181.
(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 14 comma 1 della L. 19 luglio 2019, n. 69.
(2) Tale comma è stato modificato prima dall'art. 2, comma 12, della L. 27 settembre 2021, n. 134 e successivamente dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

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