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Articolo 697 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Detenzione abusiva di armi

Dispositivo dell'art. 697 Codice Penale

Chiunque detiene(1) armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [704] o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità(2), quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258.

Note

(1) Rileva il potere di fatto esercitato con caratteri di continuità e stabilità, quindi non la detenzione occasionale non accompagnata dall'animus detinendi.
(2) Viene considerato presupposto del reato in esame l'obbligo di denuncia alla P.S. di ogni armata ex art. 38 del T.u.l.p.s., il quale tuttavia considera da questo esenti i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo, i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche e le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare la sicurezza pubblica.

Spiegazione dell'art. 697 Codice Penale

La norma in esame è posta a tutela della sicurezza pubblica e dell'interesse dello Stato a controllare la diffusione di armi.

Viene punita sia la la detenzione abusiva di armi, sia l'omessa denuncia da parte di chi, conscio che nella propria abitazione si trovino armi, non ne dà avviso alle autorità.

I reati di detenzione e porto abusivo di armi non implicano necessariamente un rapporto di fatto con le armi, essendo sufficiente che l'arma appartenga o, comunque, sia nella normale disponibilità del soggetto. Il concetto giuridico di detenzione, che si identifica in una generica disponibilità della cosa, prescinde inoltre da qualsiasi considerazione temporale e dalla possibilità di utilizzo immediato.

La finalità in vista della quale è imposto l'obbligo di denuncia della detenzione di armi e di munizioni, è quella di porre l'autorità di pubblica sicurezza in grado non solo di conoscere quali e quante armi e munizioni si trovino nel territorio di propria competenza, ma anche di sapere chi ne abbia la disponibilità, in modo tale da rendere possibili i più opportuni controlli ovvero l'ordine di immediata consegna, in vista del pericolo che tali armi siano utilizzate per fini illeciti.

Trattasi di reato permanente, caratterizzato da una situazione antigiuridica che ha inizio con la detenzione e che perdura per tutto il tempo in cui il soggetto ne mantiene la disponibilità.

Massime relative all'art. 697 Codice Penale

Cass. pen. n. 21019/2021

Integra il reato di cui all'art. 697 cod. pen. la detenzione da parte di un militare dell'Arma dei Carabinieri di un numero di munizioni 9 X 19 parabellum superiore a quello di quindici unità di cui è permessa la detenzione unitamente al caricatore della pistola di ordinanza, in quanto l'esonero dall'obbligo di denuncia all'ufficio di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 38, comma 2, T.U.L.P.S., non è riferibile al singolo, ma all'istituzione già autorizzata a siffatta detenzione.

Cass. pen. n. 22347/2021

Non è configurabile il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in caso di detenzione di un caricatore per arma comune da sparo in grado di contenere un numero di colpi inferiore a dieci per le armi lunghe, e a venti per le quelle corte, atteso che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dall'art. 3 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, in tal caso non è più obbligatoria la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Cass. pen. n. 1898/2020

Nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente.

Cass. pen. n. 12308/2020

Integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputata, convivente di un soggetto pregiudicato ristretto agli arresti domiciliari, la quale, nel corso di una perquisizione, invitata dagli operanti ad allontanarsi dal divano sul quale si era accomodata, aveva cercato di nascondere un'arma clandestina che si trovava occultata sotto il cuscino su cui era seduta).

Cass. pen. n. 6167/2020

La detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo non integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 10 febbraio 1967 n. 895, ma la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.

Cass. pen. n. 25203/2019

Nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un'ipotesi di continuazione, ma un unico reato. (Fattispecie in cui l'imputato veniva trovato in possesso di più armi da guerra, armi comuni da sparo e di armi clandestine).

Cass. pen. n. 12620/2019

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato. (Fattispecie in cui l'efficienza delle cartucce, detenute dall'imputato all'interno di un pacchetto di sigarette riposto in un mobile del suo appartamento, è stata desunta dalle accurate modalità di conservazione in ambiente chiuso e protetto rispetto a possibili fonti di compromissione della capacità esplodente).

Cass. pen. n. 20186/2018

In materia di armi, l'obbligo di denunzia della detenzione dell'arma trasferita, di cui all'art. 38 TULPS, sussiste anche nel caso di trasferimento a titolo di comodato o di locazione, atteso che l'art. 22 legge n.110 del 1975, nel disciplinare le condizioni di liceità del trasferimento a tale titolo, non prevede alcuna deroga al predetto obbligo.

Cass. pen. n. 45217/2013

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato. (Fattispecie in cui l'efficienza delle cartucce, detenute dall'imputato all'interno di un armadio blindato, era stata affermata in base alle dichiarazioni di un teste qualificato ed alle particolari modalità di custodia).

Cass. pen. n. 29956/2013

La detenzione di arma costruita artigianalmente non è punibile ai sensi dell'art. 697 c.p. perché, se essa è idonea allo sparo, rientra nell'ambito di applicabilità della L. n. 895 del 1967; in caso contrario, il suo possesso è libero e non richiede nemmeno la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Cass. pen. n. 4757/2012

La detenzione abusiva di proiettili integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p., con conseguente esclusione di quella prevista dall'art. 650 c.p., posto che quest'ultima norma, essendo di natura sussidiaria, trova applicazione solo quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionato.

Cass. pen. n. 46622/2011

In materia di reati concernenti le armi, il concetto giuridico di detenzione, che si identifica in una generica disponibilità della cosa, prescinde da qualunque considerazione temporale e dalla possibilità di un utilizzo immediato. (Fattispecie di collocazione dell'arma all'interno di una scatola custodita in un garage cui l'imputato aveva liberamente accesso).

Cass. pen. n. 38435/2008

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di omessa denuncia dell'esistenza di munizioni, l'obbligo di denunciare la presenza di munizioni incombe anche su chi dimori temporaneamente nel luogo in cui si ha notizia della presenza delle stesse.

Cass. pen. n. 44626/2007

Sono munizioni da guerra i bossoli per armi da guerra di cui sia accertata concretamente l'idoneità al reimpiego per cartucce da utilizzare in arma da guerra, né tale qualificazione è esclusa con riferimento ai bossoli già esplosi perché, data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione, dalla precedente esplosione non deriva sempre e necessariamente la loro inutilizzabilità.

Cass. pen. n. 39539/2004

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi), la detenzione di cartucce cal. 6,35 e cartucce a pallini cal. 12 marca Winchester, senza averne fatto denunzia all'Autorità; non ricorre, infatti, in tale ipotesi, l'esenzione di cui all'art. 26 della Legge n. 110 del 1975 — per la quale è soggetto all'obbligo di denuncia chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia —, in quanto tale esenzione non riguarda il possesso di qualsiasi cartuccia ma solo di quelle a pallini, nè si riferisce alla detenzione di qualsiasi tipo di munizioni, relative a fucili da caccia, ma esclusivamente allo specifico modello per il quale è intervenuta la denunzia, condizioni insussistenti nella fattispecie.

Cass. pen. n. 47483/2003

Ricorre l'ipotesi di reato di cui all'art. 697 c.p. (“detenzione abusiva di armi”) e non quella di cui all'art. 698 stesso codice (“omessa consegna delle armi”), nel caso di soggetto appartenente alle forze di polizia il quale, essendo già nel legittimo possesso di munizioni di pertinenza dell'arma in dotazione, ometta, in difformità di quanto previsto da apposita circolare ministeriale, di provvedere alla loro restituzione all'autorità, a seguito della sostituzione del tipo di armamento costituito da dette munizioni con altro diverso, atteso che, in siffatta ipotesi, la mancata restituzione viene in rilievo non come inosservanza della circolare (fatto meramente interno ed organizzativo non previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 698 c.p.), ma come inosservanza del provvedimento che, modificando le dotazioni delle forze di polizia, rende illecita la detenzione di munizioni diverse da quelle previste dalla nuova disciplina.

Cass. pen. n. 46197/2003

In materia di armi bianche, un coltello a serramanico non a scatto, con lama pieghevole azionabile con manovra manuale, non rientra nella categoria delle armi proprie, la cui detenzione è punita ai sensi dell'art. 697 c.p., ma è qualificabile come arma impropria — la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona —, il cui porto fuori della propria abitazione non sorretto da giustificato motivo è comunque punito con la sanzione prevista dall'art. 4 terzo comma L. 18 aprile 1975, n. 110.

Cass. pen. n. 29719/2003

La detenzione contemporanea di un'arma da sparo e delle relative munizioni concreta un'unica ipotesi di reato, in quanto resta assorbito nel reato di detenzione illegale dell'arma quello di cui all'art. 697 c.p. relativo alle munizioni, purché le stesse non eccedano il quantitativo che ordinariamente si conserva e non siano di calibro diverso oppure non siano di numero superiore a quello che può essere contenuto in un caricatore.

Cass. pen. n. 33453/2001

In tema di armi antiche, non possono essere considerate tali quelle che, per quanto fabbricate anteriormente al 1890, risultino successivamente modificate così da assumere i requisiti che per l'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, definiscono l'appartenenza alla categoria delle armi comuni da sparo; ne consegue che, in caso di mancata denuncia all'autorità, sussiste la violazione prevista dall'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974), e non quella prevista dall'art. 697 del c.p.

Cass. pen. n. 17275/2001

La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato né ai sensi dell'art. 697 c.p., riferendosi questo alle sole «munizioni» e non anche a «parti di esse», né ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art. 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Cass. pen. n. 4506/1997

La detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo (nella specie cal. 38 e cal. 38 S.W.) non integra gli estremi del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge n. 497/1974, bensì la fattispecie contravvenzionale sanzionata dall'art. 697, comma primo, c.p.

Cass. pen. n. 2374/1997

Il comma secondo dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 qualifica come tipo guerra quelle armi che, pur non avendo le caratteristiche indicate nel primo comma, possono essere usate con lo stesso munizionamento delle armi da guerra. La presenza di tale caratteristica, dunque, importa per l'arma comune da sparo la qualifica di arma tipo guerra; con la conseguenza che la possibilità di armamento di una pistola con munizioni recanti impresso il simbolo «NATO» fa qualificare l'arma tipo guerra, in quanto dette munizioni risultano essere destinate all'attuale armamento delle truppe dei Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica, non rilevando che di dette munizioni possa farsi un uso alternativo mediante armamento di un'arma comune da sparo. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto la configurabilità, in relazione alla detenzione di munizioni recanti impresso il simbolo «NATO», del delitto di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e non della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p.).

Cass. pen. n. 9871/1996

In tema di detenzione di munizioni, le cartucce caricate a palla non possono essere detenute senza farne denunzia alla autorità di pubblica sicurezza; il possesso del porto d'armi per fucile da caccia autorizza invero a detenere cartucce caricate a pallini, non anche cartucce caricate a palla per le quali è sempre obbligatoria la denunzia, anche se il cacciatore le detenga per la caccia.

Cass. pen. n. 3377/1995

In tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U. di P.S. e l'art. 45, comma 1, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cosiddette bianche. Sono invece armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo le indicazioni date dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110. Delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza; delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione. (Nella concreta fattispecie si trattava di detenzione di una sciabola e di un machete; affermando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto che la detenzione del machete, la cui naturale destinazione non è l'offesa alla persona, non costituisce reato, mentre la detenzione della sciabola integra gli estremi della contravvenzione disciplinata dall'art. 697 c.p.).

Cass. pen. n. 1279/1994

Non è inquadrabile nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 697 c.p. la detenzione di una pistola «scacciacani» giacché o tale oggetto è da considerare arma in senso tecnico-giuridico, ai sensi, in particolare, dell'art. 2, terzo comma, prima parte, della L. 18 aprile 1975, 110, e allora il fatto rientra nelle previsioni della L. 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modificazioni, ovvero non è da considerare arma nel senso anzidetto, trattandosi di strumento destinato a produrre soltanto effetti sonori, sparando a salve, e allora, esclusa l'applicabilità della citata legge, non può trovare applicazione neppure l'art. 697 c.p., riguardando questo soltanto la detenzione delle armi proprie non da sparo e delle munizioni per armi comuni da sparo.

Cass. pen. n. 1340/1994

In relazione al fatto criminoso della detenzione di munizioni per armi comuni da sparo — che, se commesso da persona fornita di licenza di collezionista, è punito più gravemente, ai sensi dell'art. 10 nono comma della L. 18 aprile 1975, n. 110, mentre, in ogni altro caso, la sanzione è data dalla norma dell'art. 697 c.p., prevedente ipotesi contravvenzionale — la disposizione dell'art. 4 L. 21 febbraio 1990, n. 36, che ha elevato a tre il numero massimo di armi che si possono legittimamente detenere, senza necessità di conseguire licenza di collezionista, si pone come norma più favorevole per coloro che, possedendo soltanto tre armi, erano stati costretti a munirsi della speciale licenza, per mantenere il legittimo possesso di tali armi. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, c.p., la disposizione citata andava applicata al ricorrente; che non rivestendo più questi la qualifica di collezionista, la detenzione abusiva delle munizioni sequestrate integrava la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., estinta poiché compresa tra i reati amnistiati ex D.P.R. n. 75 del 1990).

Cass. pen. n. 11060/1993

Le munizioni per pistola calibro 9, mod. 34, alla stregua dell'aggiornamento del catalogo delle armi presso il Ministero dell'interno, vanno considerate munizioni per armi comuni da sparo e non da guerra, sicché la relativa detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. e non il delitto di cui agli artt. 10 e 14 della L. 14 ottobre 1974, n. 497.

Cass. pen. n. 3601/1992

L'ignoranza dovuta ad errore nell'interpretazione della norma penale non può essere considerata inevitabile quando tale interpretazione sia tutt'altro che confusa e caotica, non sia oggetto di particolari difficoltà e l'errore circa l'esistenza e la portata della disposizione incriminatrice possa essere evitato con la normale diligenza. (Applicazione in tema di inadempimento dell'obbligo di denuncia di un'arma comune da sparo).

Cass. pen. n. 9711/1992

In tema di detenzione abusiva di munizioni, poiché le pistole Beretta cal. 9, mod. 84F e mod. 34 sono state iscritte nel catalogo ufficiale delle armi comuni da sparo mentre altre armi corte dello stesso calibro non sono state iscritte in detto catalogo perché non classificabili tra le armi comuni, deve concludersi che le munizioni cal. 9 possono essere ritenute per arma comune da sparo o per arma da guerra a seconda che siano a servizio e da impiegare in uno dei due tipi di arma. Nel caso in cui, poi, taluno sia trovato in possesso abusivo di munizioni del suddetto calibro, ma non di armi, mancando il necessario referente per il giudizio di fatto — sempreché non si tratti di munizioni impiegabili solo in arma da guerra o che non risulti aliunde la loro destinazione a tale tipo di arma — va ritenuta, per il noto principio in dubio pro reo, la configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo, punito dall'art. 697 c.p., e non quella dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967.

Cass. pen. n. 6914/1992

La deroga apportata dalla normativa speciale in materia di armi alle violazioni previste dal codice penale non investe anche la detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo che continua a rientrare nella previsione dell'art. 697 c.p., la cui sanzione risulta peraltro inasprita dall'art. 7 della legge n. 895 del 1967. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che costituisse la contravvenzione de qua la detenzione di munizioni cal. 9 corto, delle quali ha escluso la natura di munizioni da guerra sul rilievo che quasi tutte le pistole semiautomatiche cal. 9 sono state inserite nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo).

Cass. pen. n. 5450/1992

L'introduzione clandestina di armi nel territorio dello Stato non assorbe la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., non potendosi quest'ultima considerare, ai fini del reato complesso, come elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto, ma individuando, invece, un'azione autonoma e non necessariamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa.

Cass. pen. n. 9326/1990

Il reato di porto illegale di armi assorbe quello di detenzione illegale soltanto nel caso in cui si dimostri che la condotta della detenzione non costituisca, contrariamente all'id quod plerumque accidit, condotta antecedente quella del porto.

Cass. pen. n. 8572/1990

La diminuente del «fatto di lieve entità», inizialmente prevista dall'art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895 per le armi da guerra e, poi, estesa dall'art. 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497 anche alle armi comuni da sparo, non è applicabile alle contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di un'arma da punta e taglio avente, per destinazione naturale, l'offesa alla persona.

Cass. pen. n. 2548/1990

In tema di armi da guerra, sia dal contesto letterale dell'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110 sia dalla ratio legis mirante alla salvaguardia delle libertà primarie pubbliche e private e alla difesa delle istituzioni democratiche, si desume un rapporto di interdipendenza e complementarietà strumentale tra armi da guerra e munizioni ad esse destinate. Di conseguenza l'asserita possibile utilizzazione di munizioni per armi da guerra anche per il caricamento di armi comuni da sparo è irrilevante ai fini della qualificazione giuridica, giacché si deve avere esclusivo riguardo alla destinazione normale delle munizioni e non anche al loro possibile eccezionale uso alternativo. (Fattispecie relativa a detenzione abusiva di cartucce calibro 7,62 Nato).

Cass. pen. n. 3432/1989

La deroga apportata dalla normativa speciale alle violazioni previste dal codice penale non investe anche la detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo, che continua a rientrare nella previsione dell'art. 697 c.p. per la quale la sola modifica apportata riguarda l'inasprimento della sanzione, giusto quanto dispone l'art. 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497 con riferimento all'art. 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895, relativamente alle pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella stessa legge n. 895/1967.

Cass. pen. n. 3159/1989

L'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, (blindatura del proiettile), alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dà l'art. 2 della L. n. 110/1975 e la disposizione di cui al quarto comma del successivo art. 2 per il quale «le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...». Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico. (Fattispecie di annullamento di sentenza che aveva ritenuto munizione per arma comune la cartuccia calibro 9 parabellum, sol perché utilizzabile sia per armi da guerra che per armi comuni, mentre è stato ritenuto ininfluente ai fini della differenza tra munizioni da guerra e per arma comune la circostanza che la pallottola fosse blindata e recasse l'indicazione della data di fabbricazione).

Cass. pen. n. 7702/1988

In materia di abusiva detenzione di armi e munizioni, la contravvenzione per illegale possesso di cartucce non resta assorbita nel delitto di detenzione di arma allorché la prima non attenga alla normale dotazione dell'arma stessa, ma riguardi un quantitativo maggiore.

Cass. pen. n. 5278/1988

La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e la detenzione non denunciata di miccia e detonatore non integrano i reati previsti dagli artt. 1 e 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, ma, rispettivamente, le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 679 c.p.

Cass. pen. n. 13271/1986

In tema di detenzione di munizioni per armi comuni da sparo l'esonero dall'obbligo della denuncia previsto dall'art. 22 L. 18 aprile 1975, n. 110 non opera per le cartucce caricate a palla unica, per cui nel caso di omessa denuncia si configurano gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall'art. 697 c.p.

Cass. pen. n. 11490/1986

Il reato di detenzione illegale di armi ha carattere permanente e si esaurisce o in virtù di un atto volontario del soggetto agente (con la consegna dell'arma o la presentazione della denuncia) ovvero per un fatto o intervento esterno (come la confisca dell'arma).

Cass. pen. n. 10805/1986

La ratio delle norme vigenti in tema di denuncia delle armi all'autorità risponde ad una duplice esigenza e, cioè: a) rendere agevole all'autorità di polizia di conoscere in qualsiasi momento da quali persone ed in quali luoghi siano detenute armi o munizioni al fine degli opportuni controlli ed, eventualmente, impartire l'ordine di consegna immediata delle stesse per ragioni di ordine pubblico; b) rendere edotta ciascuna autorità di P.S. della quantità e della qualità delle armi e munizioni che si trovino nella propria giurisdizione.

Le norme in materia di detenzione abusiva di armi non richiedono alcun dolo specifico, bensì quello generico ad integrare il quale è sufficiente la consapevolezza, da parte dell'imputato, di avere la disponibilità delle armi, unitamente alla cosciente volontà di detenerle in contrasto con le prescrizioni normative. Nè può assumere fondato rilievo, ai fini del reato, l'asserita buona fede in merito alle prescrizioni normative vigenti in materia di armi, in quanto, trattandosi di ignoranza di legge penale, essa non ha, in base all'art. 5 c.p., efficacia scusante.

Cass. pen. n. 7949/1986

La detenzione ed il porto di coltello a serramanico a scatto, che è un'arma propria, essendo la sua destinazione naturale l'offesa alla persona, configurano i reati di cui agli artt. 697 e 699, comma secondo, c.p. e non già l'ipotesi di cui all'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, che fa riferimento agli strumenti da punta e taglio la cui destinazione precipua non sia l'offesa alla persona.

Cass. pen. n. 6875/1986

L'obbligo della denuncia delle munizioni previsto espressamente dall'art. 38 del R.D. n. 773 del 1931 è autonomo rispetto all'obbligo della denuncia dell'arma corta da fuoco posseduta e la sua inosservanza è punita dall'art. 697 c.p.

Cass. pen. n. 6484/1986

Qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto illegale di arma, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione illegale delle stesse è presunta, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo e può escludersi solo in caso di prova contraria. Ne consegue che, difettando tale prova, è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose, a meno che non si dimostri, inoltre, che l'inizio della detenzione non coincida cronologicamente con il porto.

Cass. pen. n. 6290/1986

In tema di detenzione e porto illegale, l'attuale funzionalità dell'arma non è estremo necessario per la configurabilità del reato, una volta che la stessa possieda, anche solo potenzialmente, le caratteristiche offensive, che la qualificano come tale.

Cass. pen. n. 5045/1986

La baionetta, per la sua autonomia strutturale, non costituisce una parte integrante del fucile, per cui anche senza di esso e, quindi, senza i relativi innesti, conserva le caratteristiche di arma bianca, perché rimane immutato l'impiego di essa come tale, pur se con modalità parzialmente diverse.

Cass. pen. n. 4165/1986

La detenzione di munizioni, senza averne fatto denuncia, costituisce di per sé reato, a prescindere dalla legittimità o meno della detenzione della relativa arma, e ciò perché non è possibile in tal caso procedere all'assorbimento della contravvenzione nel delitto, stante la diversità e l'autonomia dei due reati.

Cass. pen. n. 3257/1986

La baionetta è un'arma propria da punta e da taglio, sicché la detenzione e il porto abusivo di essa integrano le contravvenzioni previste, rispettivamente, dagli artt. 697 e 699 c.p.

Cass. pen. n. 2902/1986

Deve ritenersi la detenzione abusiva di un'arma ogni volta che tra l'agente e l'arma stessa risulti sussistere una relazione di fatto che consenta la disponibilità dell'arma e ciò indipendente da un rapporto materiale o spaziale tra l'agente e l'arma abusivamente detenuta.

Cass. pen. n. 2549/1986

Nel concorso di persone nel reato, al fine dell'affermazione di responsabilità, le singole azioni perdono la loro individualità e, costituendo un fatto, materialmente e psicologicamente unitario, appartengono a tutti e a ciascuno dei partecipanti. Ne consegue che, in tema di concorso di detenzione illegale di pistola clandestina, la volontà comune degli imputati di portare l'arma suddetta non può essere esclusa ritenendo «ambigui», senza alcuna adeguata motivazione, elementi di obiettivo rilievo probatorio quali il possesso da parte degli imputati di documenti di identità falsi, la presenza della pistola con matricola abrasa, completa di cartucce e di un congruo numero di passamontagna.

Cass. pen. n. 2360/1986

Le cartucce calibro 9 incamiciate o blindate sono considerate munizioni da guerra.

Cass. pen. n. 4588/1984

Non sussiste alcun rapporto di specialità tra le violazioni degli artt. 697 c.p. e 21 della L. n. 110 del 1975, in quanto, mentre la prima ha ad oggetto la illegale detenzione della munizioni per armi comuni da sparo, la seconda ha esclusivamente riguardo alle ipotesi di sottrazione, distrazione e detenzione di armi da guerra o comuni.

Cass. pen. n. 3651/1984

La contravvenzione prevista dall'art. 697 del codice penale può essere estinta mediante l'oblazione processuale regolata all'art. 162 bis del codice penale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 697 Codice Penale

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Vincenzo S. chiede
domenica 31/01/2016 - Campania
“Gent.le Brocardi.
Credo di essere stato vittima di un guazzabuglio burocratico e, rischio di compromettere la mia fedina penale, che all'attuale età di 47 anni risulta con nessun carico. Le spiego quanto segue.
Sono detentore, o almeno lo ero prima di questo incidente di un regolare porto d'armi per uso sportivo, e detenevo legalmente alcune armi corte e lunghe al solo scopo hobbystico che coltivavo presso la sede di tiro a segno nazionale di X da ben 7 anni.
Sovente mi recavo in questura per sporgere denuncia di ogni arma acquistata come prevede la legge, e cioè entro le 72 ore dall'acquisto.
Oltre al porto d'armi mi fu rilasciata a suo tempo dal questore la licenza di collezionista di armi avendo tutti i requisiti previsti dalla legge. Questo iter routinario improvvisamente si interrompe perché l'impiegato addetto alle pratiche dell'ufficio porto d'armi mi telefona dicendomi di recarmi in questura perché dall'ultima denuncia fatta per l'ultima arma acquistata, a recto dove sistematicamente deve essere riportato ogni volta tutto l'elenco delle armi già detenute precedentemente al nuovo acquisto (modulo scaricabile su internet nel sito polizia di stato), risulta che io detengo una TANFOGLIO 9mm (pistola) e non risulta nessuna denuncia di acquisto fatta precedentemente per detta arma.(arma per di più che io detenevo già da 4 mesi)
Vi è da dire che l'impiegato segnala questa inottemperanza all'ispettore di polizia che sovrintende all'ufficio porto d'armi, dietro mia stessa ingenua "autodenuncia fatta come ho detto sopra da me il giorno prima.
L'ispettore se ne lava le mani, pur non essendoci il fumus detinendi, e procede al sequestro dell'arma anche perché io gli presento la copia della denuncia di acquisto fatta precedentemente della Tanfoglio, sprovvista di timbro per ricevuta. Inutile vale la mia giustificazione ove espleto chiaramente che non è prassi rigida del loro ufficio al piano di sotto, e tutti con un minimo di cultura civica sanno che dovrebbe essere di legge così anche per il più insignificante degli sportelli, rilasciare automaticamente, e senza ripetuti solleciti da parte dell'utente, copia conforme con timbro.
Mi contestano così il 697 del c.p. come si evince dal verbale di sequestro.
Dopo due giorni, e fra poco verrò alla mia domanda, mi arriva la convalida del sequestro, dove il P.M. dice che non sussiste il porto abusivo di arma, ma bisogna comunque procedere perché si evince comunque l'inottemperanza dell' 895/67 testo unico, e non più come c'è scritto nel verbale di sequestro del 697.(detenzione abusiva di arma).
La mia domanda è:< dal momento che questi sono articoli che prevedono sanzioni diverse, ove addirittura l'895/67 non prevede oblazione, quale devo tenere in considerazione?”
Consulenza legale i 12/02/2016
Con il presente quesito viene richiesto quale sia la contestazione rilevata dal pubblico ministeropubblico ministero[/def], alla luce del fatto che nel verbale di sequestro dell'arma viene richiamato l'art. 697 del c.p. e in sede di convalida di sequestro viene sostenuta la violazione della Legge n. 895/1967.
L'art. 697 del c.p. punisce chiunque detenga abusivamente armi, cioè senza averne fatto denuncia all'Autorità per i casi in cui la denuncia sia richiesta. La pena prevista è quella dell'arresto da tre a dodici mesi o l'ammenda fino a 371 euro.
In sede di convalida di sequestro si assume la mancata ottemperanza della Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi).
In primo luogo, si può rilevare, una genericità e indeterminatezza della contestazione formulata, che determina necessariamente una violazione del diritto di difesa a causa della impossibilità, allo stato, di individuare con precisione la violazione dalla quale bisogna difendersi.
Presumibilmente potrebbe trattarsi dell'art. 2 della Legge n. 895/1967, secondo il quale: "Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro".
In realtà, agli artt. 5 e 7 della medesima legge sono previste delle ipotesi di diminuzione della pena, che, in astratto, potrebbero essere applicate al caso di specie.
Con riferimento alla domanda formulata, si ritiene che, seppure la contestazione della detenzione abusiva delle armi (art. 697 c.p.) sembri superata dalla seconda contestazione (violazione della Legge sul controllo delle armi), si ritiene opportuno, anche in questa fase, ricostruire con precisione i fatti e contestare la mancata ascrivibilità in capo al detentore delle armi, oltre che della violazione della Legge n. 895/1967, anche dell'art. 697 del c.p., "scomponendo" pertanto le singole previsioni al fine di evidenziare che nessuna delle due condotte è stata posta in essere.
La negazione del verificarsi di entrambe le fattispecie, oltre ad essere opportuna in tale fase, è altresì lungimirante alla luce del fatto che nel corso del giudizio il pubblico ministero potrebbe modificare l'imputazione stessa e procedere ad una diversa contestazione, ai sensi dell'art. 516 del c.p.p., comma 1: "Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione".
Inoltre, ai sensi dell'art. 521 del c.c.p.: "nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica".