Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2549 del 28 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel concorso di persone nel reato, al fine dell'affermazione di responsabilitą, le singole azioni perdono la loro individualitą e, costituendo un fatto, materialmente e psicologicamente unitario, appartengono a tutti e a ciascuno dei partecipanti. Ne consegue che, in tema di concorso di detenzione illegale di pistola clandestina, la volontą comune degli imputati di portare l'arma suddetta non puņ essere esclusa ritenendo «ambigui», senza alcuna adeguata motivazione, elementi di obiettivo rilievo probatorio quali il possesso da parte degli imputati di documenti di identitą falsi, la presenza della pistola con matricola abrasa, completa di cartucce e di un congruo numero di passamontagna.

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