Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1340 del 4 febbraio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In relazione al fatto criminoso della detenzione di munizioni per armi comuni da sparo — che, se commesso da persona fornita di licenza di collezionista, è punito più gravemente, ai sensi dell'art. 10 nono comma della L. 18 aprile 1975, n. 110, mentre, in ogni altro caso, la sanzione è data dalla norma dell'art. 697 c.p., prevedente ipotesi contravvenzionale — la disposizione dell'art. 4 L. 21 febbraio 1990, n. 36, che ha elevato a tre il numero massimo di armi che si possono legittimamente detenere, senza necessità di conseguire licenza di collezionista, si pone come norma più favorevole per coloro che, possedendo soltanto tre armi, erano stati costretti a munirsi della speciale licenza, per mantenere il legittimo possesso di tali armi. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, c.p., la disposizione citata andava applicata al ricorrente; che non rivestendo più questi la qualifica di collezionista, la detenzione abusiva delle munizioni sequestrate integrava la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., estinta poiché compresa tra i reati amnistiati ex D.P.R. n. 75 del 1990).

(massima n. 2)

La consegna di copia del verbale di sequestro e notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida, ma una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro.

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