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Articolo 696 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita ambulante di armi

Dispositivo dell'art. 696 Codice Penale

Chiunque esercita la vendita ambulante(1) di armi è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239(2).

Note

(1) La vendita ambulante di armi è tale se l'attività non si svolge in un luogo fisso, bensì si realizza attraverso uno spostamento della merce e dell'offerta da un luogo a un altro.
(2) La norma punisce le violazioni dell'art. 37 T.u.l.p.s. in materia di vendita ambulante di armi.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare la sicurezza pubblica ed il controllo dello Stato nel commercio di armi.

Spiegazione dell'art. 696 Codice Penale

La norma in oggetto è posta a tutela dell'interesse dello Stato a controllare e disciplinare la produzione ed il commercio di 585.">armi.

Viene punita la vendita ambulante di armi, a prescindere dal possesso o meno delle prescritte licenze.

Massime relative all'art. 696 Codice Penale

Cass. pen. n. 22519/2006

La vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio integra la contravvenzione di cui all'art. 696 cod. pen. solo se concerne oggetti definibili come armi, cioè oggetti naturalmente destinati all'offesa alla persona, qualità che deve essere verificata dal giudice di merito.

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