Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10805 del 13 ottobre 1986

(2 massime)

(massima n. 1)

La ratio delle norme vigenti in tema di denuncia delle armi all'autorità risponde ad una duplice esigenza e, cioè: a) rendere agevole all'autorità di polizia di conoscere in qualsiasi momento da quali persone ed in quali luoghi siano detenute armi o munizioni al fine degli opportuni controlli ed, eventualmente, impartire l'ordine di consegna immediata delle stesse per ragioni di ordine pubblico; b) rendere edotta ciascuna autorità di P.S. della quantità e della qualità delle armi e munizioni che si trovino nella propria giurisdizione.

(massima n. 2)

Le norme in materia di detenzione abusiva di armi non richiedono alcun dolo specifico, bensì quello generico ad integrare il quale è sufficiente la consapevolezza, da parte dell'imputato, di avere la disponibilità delle armi, unitamente alla cosciente volontà di detenerle in contrasto con le prescrizioni normative. Nè può assumere fondato rilievo, ai fini del reato, l'asserita buona fede in merito alle prescrizioni normative vigenti in materia di armi, in quanto, trattandosi di ignoranza di legge penale, essa non ha, in base all'art. 5 c.p., efficacia scusante.

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