Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9870 del 14 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sistema di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio giudiziario (nella specie Procura della Repubblica) composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico - attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi - ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi č riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635 quinquies cod. pen. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitą), considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest che sottolinea la sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o pił dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati.

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