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Articolo 633 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumitā pubblica

Dispositivo dell'art. 633 bis Codice Penale

(1)Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto)

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, conv., con modif., in L. n. 199 del 30 dicembre 2022.

Ratio Legis

La norma ritrova la propria ratio nella volontà del legislatore di contrastare il fenomeno dei c.d. rave party: ossia, raduni musicali o aventi altro scopo di intrattenimento, destinati a durare anche per più giorni consecutivi, la cui illiceità viene collegata al loro possibile svolgimento in luoghi e con modalità non autorizzate, nonché al possibile uso di sostanze stupefacenti.

Spiegazione dell'art. 633 bis Codice Penale

La norma (introdotta dal c.d. Decreto Rave, d.l. n. 162 del 2022 conv. con modif. in L. n. 199 del 2022) prevede e punisce il delitto di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica.

In sede di conversione, l’ipotesi di reato di cui all’art. 633-bis c.p. ha modificato e sostituito la precedente fattispecie di invasione che il Decreto Rave aveva originariamente menzionato all’ormai abrogato art. 434 bis del c.p.. L’originaria fattispecie – ampiamente criticata in virtù di possibili profili di illegittimità costituzionale – era stata collocata tra i delitti contro l’incolumità pubblica e puniva l’invasione di terreni ed edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Quanto al bene giuridico tutelato, si tratta di un reato plurioffensivo poiché vengono garantiti il patrimonio, la salute pubblica e l’incolumità pubblica.

Il delitto in commento è un reato comune poiché può essere realizzato da chiunque.

In relazione alla condotta penalmente rilevante, essa consiste nell’organizzazione e promozione di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, per realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti o in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti o dello stato dei luoghi.

Dunque, è punita l’organizzazione e la promozione di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati. Di conseguenza, la punibilità è limitata ai soli soggetti organizzatori (chi si occupa della logistica e della preparazione materiale del raduno) o promotori (chi diffonde la notizia dello svolgimento del raduno), non anche ai meri partecipanti al raduno. I partecipanti risponderanno del delitto di invasione di terreni o edifici ex art. 633 del c.p..

Inoltre, l’invasione deve essere finalizzata alla realizzazione di un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento. Con tale espressione, il legislatore descrive i cc.dd. rave party: cioè, raduni musicali o aventi altro scopo di intrattenimento, destinati a durare anche per più giorni di seguito, la cui illiceità viene collegata al loro possibile svolgimento in luoghi e con modi non autorizzati dalla Pubblica Autorità, nonché al possibile uso di sostanze stupefacenti.

Il delitto in esame è espressamente qualificato come reato di pericolo concreto per la salute pubblica o l’incolumità pubblica: ossia, dall’arbitraria invasione deve essere derivato un pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica e tale pericolo deve essere causato dall’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti (Testo unico stupefacenti) oppure in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti o dello stato dei luoghi.

Ancora, occorre precisare come sia necessario che l’invasione avvenga effettivamente. Infatti, soltanto da questo momento può sorgere il concreto pericolo per i beni tutelati.

Rispetto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico: oltre alla consapevolezza e volontà di organizzare o promuovere un’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, occorre il fine specifico di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento.

Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a euro 10.000.

Il comma 2 stabilisce la confisca obbligatoria e diretta delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

Massime relative all'art. 633 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 14515/2026

Il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida del sequestro d'urgenza devono sempre contenere una motivazione che dia conto, in modo specifico, della concreta finalitā probatoria perseguita ai fini dell'accertamento dei fatti, cioč deve indicare chiaramente la sua finalitā accertativa Ne consegue che la mancanza di motivazione sulla rilevanza probatoria integra una nullitā genetica del provvedimento, non sanabile in sede di riesame, con annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnati e restituzione dei beni (fattispecie relativa ad un presunto rave party non autorizzato, durante il quale era stato contestato il reato di cui all'art. 633-bis cod. pen. per invasione di terreni o edifici al fine di organizzare un raduno musicale con pericolo per la salute o l'incolumitā pubblica; in tale contesto la polizia giudiziaria aveva proceduto a perquisizione e sequestro probatorio d'urgenza dell'impianto di amplificazione utilizzato per il raduno).

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