La norma (introdotta dal c.d. Decreto Rave, d.l. n. 162 del 2022 conv. con modif. in L. n. 199 del 2022) prevede e punisce il
delitto di
invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica.
In sede di conversione, l’ipotesi di reato di cui all’art. 633-bis c.p. ha modificato e sostituito la precedente fattispecie di invasione che il Decreto Rave aveva originariamente menzionato all’ormai abrogato
art. 434 bis del c.p.. L’originaria fattispecie – ampiamente criticata in virtù di possibili profili di illegittimità costituzionale – era stata collocata tra i delitti contro l’incolumità pubblica e puniva l’invasione di terreni ed edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’
incolumità pubblica o la salute pubblica.
Quanto al
bene giuridico tutelato, si tratta di un
reato plurioffensivo poiché vengono garantiti il patrimonio, la salute pubblica e l’incolumità pubblica.
Il delitto in commento è un
reato comune poiché può essere realizzato da
chiunque.
In relazione alla
condotta penalmente rilevante, essa consiste nell’organizzazione e promozione di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, per realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti o in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti o dello stato dei luoghi.
Dunque, è punita l’
organizzazione e la
promozione di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati. Di conseguenza, la punibilità è limitata ai soli soggetti organizzatori (chi si occupa della logistica e della preparazione materiale del raduno) o promotori (chi diffonde la notizia dello svolgimento del raduno), non anche ai meri partecipanti al raduno. I partecipanti risponderanno del delitto di invasione di terreni o edifici
ex art. 633 del c.p..
Inoltre, l’invasione deve essere finalizzata alla realizzazione di un raduno
musicale o avente altro scopo di intrattenimento. Con tale espressione, il legislatore descrive i cc.dd.
rave party: cioè, raduni musicali o aventi altro scopo di intrattenimento, destinati a durare anche per più giorni di seguito, la cui illiceità viene collegata al loro possibile svolgimento in luoghi e con modi non autorizzati dalla Pubblica Autorità, nonché al possibile uso di sostanze stupefacenti.
Il delitto in esame è espressamente qualificato come
reato di pericolo concreto per la salute pubblica o l’incolumità pubblica: ossia, dall’arbitraria invasione deve essere derivato un pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica e tale pericolo deve essere causato dall’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti (
Testo unico stupefacenti) oppure in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti o dello stato dei luoghi.
Ancora, occorre precisare come sia necessario che l’invasione avvenga
effettivamente. Infatti, soltanto da questo momento può sorgere il concreto pericolo per i beni tutelati.
Rispetto all’
elemento soggettivo, è richiesto il
dolo specifico: oltre alla consapevolezza e volontà di organizzare o promuovere un’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, occorre il fine specifico di
realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento.
Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la
reclusione da tre a sei anni e con la
multa da 1.000 a euro 10.000.
Il comma 2 stabilisce la
confisca obbligatoria e diretta delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.