Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11008 del 8 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La deviazione del corso di un fiume a fine di trarre ingiusto profitto non integra solo il reato previsto dall'art. 632 c.p., ma anche quello del furto continuato dell'acqua che vi scorre poiché nella distinzione tra cosa mobile e immobile non occorre far riferimento ai principi civilistici, quanto alla condotta criminosa, per cui deve essere considerata mobile ogni cosa passibile di sottrazione e impossessamento.

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