Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6128 del 24 giugno 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Deviazione delle acque ai sensi dell'art. 632 c.p. deve qualificarsi qualsiasi modificazione, comunque ottenuta, dell'equilibrio idrico di un corso d'acqua, incluse le acque stagnanti delle zone barenose. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato il reato nella costruzione di argini in una golena prospiciente un canale, con conseguente inibizione del flusso dell'acqua nella zona golenosa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.