Cassazione penale Sez. II sentenza n. 767 del 23 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d'acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso in altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione, il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 632 c.p., ma ricade sotto la previsione dell'art. 17 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'art. 23 D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, il quale prevede, per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l'immediata cessazione dell'utenza abusiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.