Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25274 del 4 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di deviazione di acque consiste, quanto alla sua obiettiva materialità, in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l'alterazione fisica del corso — naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico — di acque intese nella comune accezione di massa liquida, quale cosa immobile, tale che esse siano sottratte, in modo permanente o saltuario, alla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse. (Nella specie la Corte ha escluso che vi sia stata un' alterazione del possesso altrui, atteso che il percorso delle acque aveva subito una modificazione solo all'interno del fondo dell'imputato ed era rimasto inalterato sia a monte che a valle, restando ininfluente sul possesso altrui della massa liquida).

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