(1)La condanna nel caso di cui all'articolo 517 octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416 bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:
- 1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- 2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517 quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.






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