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Articolo 518.2 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/06/2026]

Confisca obbligatoria e per equivalente

Dispositivo dell'art. 518.2 Codice Penale

(1)Nei casi di cui agli articoli 517 quater, 517 sexies e 517 septies è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474 bis, secondo e quarto comma.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 21 aprile 2026, n. 75.

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