Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 518 duodevicies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Confisca

Dispositivo dell'art. 518 duodevicies Codice Penale

(1)Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518 undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 duodevicies Codice Penale

La norma in commento disciplina la confisca in caso di commissione di delitti contro il patrimonio culturale.

La disposizione prevede due ipotesi di confisca obbligatoria: quella di cui al comma 1 che il giudice deve applicare “in ogni caso”; quella prevista dal comma 2 che il giudice deve applicare “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti”.

Il comma 1 (sulla falsariga di quanto stabilito dall’abrogato comma 3 dell’art. 174 del codice beni cult. e paesag.) stabilisce che il giudice deve disporre “in ogni caso” la confisca delle cose che hanno costituito l’oggetto del delitto di uscita o esportazione illecite di beni culturali ai sensi dell’[art. 518 undecies del c.p.. Però, ai fini di tale confisca, è necessario che le cose oggetto del reato non appartengano a persona estranea al reato.

Peraltro, qualora intervenga l’estinzione del reato (ad esempio, per prescrizione), il giudice provvede nelle forme del procedimento di esecuzione a norma dell’art. 666 del c.p.p..

Ancora, sempre in relazione a questa prima ipotesi di confisca, il comma 1 precisa che la misura ablatoria debba aver luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Invece, a norma del comma 2, nel caso di condanna o di patteggiamento (art. 444 del c.p.p.) per tutti gli altri reati contro il patrimonio culturale, la confisca si ha per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato (per le nozioni di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, di prodotto, di profitto o di prezzo, si rimanda al commento dell’[[240c]]).

Peraltro, il comma 3 prevede che, qualora non sia possibile procedere alla confisca diretta di cui al comma 2, il giudice ordina la confisca per equivalente del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona.

Infine, la L. n. 22 del 2022 ha anche modificato la disciplina della c.d. confisca allargata ex art. 240 bis del c.p., stabilendone l’applicazione anche nei casi di condanna o di patteggiamento per i reati previsti dall’art. 518 quater del c.p., dall’art. 518 quinquies del c.p., dall’art. 518 sexies del c.p. e dall’art. 518 septies del c.p..

Massime relative all'art. 518 duodevicies Codice Penale

Cass. pen. n. 9101/2023

In tema di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse storico, archeologico o artistico, la confisca prevista dall’art. 174, comma 3, d.lg. n. 42/2004, data la sua natura di misura recuperatoria di carattere amministrativo, deve essere disposta obbligatoriamente, anche nell’ipotesi di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione o di sentenza di proscioglimento o non punibilità, salvo il caso di beni appartenenti a persona estranea al reato che sia in grado di dimostrare il proprio affidamento incolpevole generato dall’apparenza sulla provenienza lecita dei beni.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.281 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.