Cass. pen. n. 48511/2023
In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, non è configurabile quello colposo di pericolo di cui all'art. 450 cod. pen. a fronte della condotta di chi, nell'esecuzione di opere pubbliche, avendo realizzato uno scavo ed ammassato un consistente quantitativo di terreno, in assenza di opere di contenimento, determini il mero pericolo di una frana, ove ad esso non segua la concretizzazione dell'evento di danno.
Cass. pen. n. 32966/2023
In riferimento al delitto di frana colposa di cui all'art. 426 cod. pen., costituisce colpa specifica l'inosservanza delle prescrizioni, dei limiti e delle modalità realizzative legittimamente imposte dalle autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, sicché non è consentito al destinatario del provvedimento abilitativo sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello effettuato dall'organo pubblico con l'adozione di condotte diverse da quelle prescritte. (Fattispecie relativa alla violazione di regole cautelari cd. rigide, poste a salvaguardia del vincolo idrogeologico).
Cass. pen. n. 10394/2023
In riferimento al delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), il giudizio di prevedibilità dell'evento deve essere svolto in relazione ai fattori che rendono possibile la verificazione della frana, cioè un evento di danno alle cose che presenti contenuti tali da porre in pericolo l'incolumità pubblica, e non con riferimento ai danni che dalla frana possono conseguire. (R
Cass. pen. n. 4040/2004
L'evento di frana, rilevante agli effetti della legge penale nella fattispecie dolosa prevista dall'art. 426 c.p. ed in quella colposa prevista dall'art. 449 c.p., consiste in un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, senza che sia necessario verificare il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge.
Cass. pen. n. 33577/2001
Il fatto che taluno sia titolare di una posizione di garanzia e risulti colposamente venuto meno all'osservanza di adempimenti connessi a detta posizione non implica, di per sè, che egli possa essere automaticamente ritenuto responsabile di ogni evento, rientrante fra quelli teoricamente riconducibili alla suddetta inosservanza, occorrendo invece che risulti positivamente dimostrata la sussistenza di un concreto nesso causale tra l'inosservanza e l'evento effettivamente verificatosi, pur tenendo presente la regola secondo cui, in materia di c.d. «causalità omissiva», al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità, nel senso che il nesso causale può essere ravvisato quando si accerti che la condotta doverosa omessa avrebbe avuto non già la certezza ma serie ed apprezzabili possibilità di evitare l'evento. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza del giudice di merito che aveva affermato la penale responsabilità di un prefetto in ordine al reato di omicidio colposo plurimo sulla sola base del fatto che l'imputato, male adempiendo ai compiti che gli erano affidati dalla legge, non si era preoccupato, in presenza di un pericolo imminente di inondazioni dovute ad eventi atmosferici di straordinaria intensità, di informare adeguatamente la popolazione e di vietare la circolazione su strade da ritenere a rischio; dal che, secondo l'accusa, era derivata la morte di alcune persone che si trovavano in viaggio su dette strade).
Cass. pen. n. 750/1994
Non rientra nella fattispecie (inondazione o frana) prevista dall'art. 426 c.p., come pure nell'ipotesi colposa di cui al successivo art. 449, il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge; tuttavia non può costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento o smottamento, dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.
Cass. pen. n. 11486/1990
Per le ipotesi colpose di disastro contemplate dall'art. 449 c.p. vale la medesima presunzione assoluta di pericolo postulata per le ipotesi dolose di cui all'art. 426 c.p., di tal che per la loro integrazione non è necessario il requisito della concreta pericolosità per l'incolumità pubblica.
Cass. pen. n. 6569/1984
Il concetto di «inondazione» inerisce ad un disastro, cagionato dall'elemento liquido di vaste dimensioni per entità ed estensione, con carattere della prorompente diffusione e diffusibilità e coinvolgente un numero indeterminato di persone o tutta una popolazione locale; anche se la vastità del disastro normalmente fa sorgere la pubblica commozione, tale elemento non è richiesto dalla legge per la integrazione dell'illecito.