(massima n. 1)
In tema di delitti contro l'incolumitā pubblica, non č configurabile quello colposo di pericolo di cui all'art. 450 cod. pen. a fronte della condotta di chi, nell'esecuzione di opere pubbliche, avendo realizzato uno scavo ed ammassato un consistente quantitativo di terreno, in assenza di opere di contenimento, determini il mero pericolo di una frana, ove ad esso non segua la concretizzazione dell'evento di danno.