A differenza dell'articolo precedente (art.
426), viene qui disciplinata un'ipotesi di
reato di pericolo concreto, essendo tale requisito espressamente indicato dalla norma.
Per tale motivo la sua sussistenza va valutata dal giudice in base a tutti gli elementi in concreto del fatto.
La condotta è diretta al danneggiamento di opere destinate alla difesa contro acque, valanghe e frane, mentre se diretta a cagionare l'
inondazione, la
frana o la
valanga, essa integrerà il reato di cui all'articolo precedente.
Nella norma in esame il
dolo generico deve infatti ricoprire solamente la volontà di
danneggiare le opere suddette, con la consapevolezza di poter determinare il pericolo di valanga, inondazione, frana.
Se si cagiona una valanga, un'inondazione, una frana, la pena è aumentata, pur senza raggiungere la pena edittale prevista dall'articolo precedente, data la differente direzione dell'elemento psicologico.
Anche qui l'evento di danno deve comunque raggiungere
proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.