(massima n. 1)
In riferimento al delitto di frana colposa di cui all'art. 426 cod. pen., costituisce colpa specifica l'inosservanza delle prescrizioni, dei limiti e delle modalitā realizzative legittimamente imposte dalle autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, sicché non č consentito al destinatario del provvedimento abilitativo sostituire il proprio giudizio di prevedibilitā o evitabilitā a quello effettuato dall'organo pubblico con l'adozione di condotte diverse da quelle prescritte. (Fattispecie relativa alla violazione di regole cautelari cd. rigide, poste a salvaguardia del vincolo idrogeologico).