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Articolo 391 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

Dispositivo dell'art. 391 ter Codice Penale

(1)Fuori dei casi previsti dall'articolo 391 bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

Note

(1) L'articolo è stato introdotto con l'art. 9, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

Massime relative all'art. 391 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 33534/2025

Al fine della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 391 ter, 1 co., non occorre che il soggetto detenuto sia posto nella concreta possibilità di usare il dispositivo idoneo alla comunicazione.

Cass. pen. n. 25746/2025

Non è configurabile il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. nel caso in cui sia indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie.

Cass. pen. n. 25194/2025

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti può essere identificato nell'effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere, le finalità delle quali possono risultare frustrate dall'accesso indebito da parte dei detenuti a dispositivi idonei alla comunicazione.

Cass. pen. n. 4189/2025

Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetto detenuto nel caso in cui il detenuto riceve l'apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione senza essersi previamente accordato con il soggetto che l'ha introdotto abusivamente nell'istituto penitenziario, pur potendo la condotta di ricezione, per effetto della clausola di riserva prevista dall'art. 391-ter, comma terzo cod. pen., integrare il più grave delitto di ricettazione, posto che il bene ricevuto costituisce provento del menzionato delitto di accesso indebito a dispositivi funzionali alla comunicazione.

Cass. pen. n. 42941/2024

Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all'art. 391-ter cod. pen., nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario, da parte di persona ammessa ai colloqui con un detenuto, una scheda SIM, non essendo consentita l'interpretazione analogica della norma incriminatrice, in ragione dei principi della riserva di legge e di determinatezza della fattispecie.

Cass. pen. n. 34282/2024

L'ipotesi di cui all'art. 391 ter, 3° co., c.p. è punita a titolo di dolo generico, come è reso evidente dalla sua formulazione testuale, che non contiene alcun riferimento a particolari finalità che devono animare l'agente; è, dunque, sufficiente la coscienza e la volontà della ricezione del telefono cellulare o di altro strumento di comunicazione da parte del detenuto.

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