Cass. pen. n. 33534/2025
Al fine della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 391 ter, 1 co., non occorre che il soggetto detenuto sia posto nella concreta possibilità di usare il dispositivo idoneo alla comunicazione.
Cass. pen. n. 25746/2025
Non è configurabile il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. nel caso in cui sia indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie.
Cass. pen. n. 25194/2025
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti può essere identificato nell'effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere, le finalità delle quali possono risultare frustrate dall'accesso indebito da parte dei detenuti a dispositivi idonei alla comunicazione.
Cass. pen. n. 4189/2025
Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetto detenuto nel caso in cui il detenuto riceve l'apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione senza essersi previamente accordato con il soggetto che l'ha introdotto abusivamente nell'istituto penitenziario, pur potendo la condotta di ricezione, per effetto della clausola di riserva prevista dall'art. 391-ter, comma terzo cod. pen., integrare il più grave delitto di ricettazione, posto che il bene ricevuto costituisce provento del menzionato delitto di accesso indebito a dispositivi funzionali alla comunicazione.
Cass. pen. n. 42941/2024
Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all'art. 391-ter cod. pen., nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario, da parte di persona ammessa ai colloqui con un detenuto, una scheda SIM, non essendo consentita l'interpretazione analogica della norma incriminatrice, in ragione dei principi della riserva di legge e di determinatezza della fattispecie.
Cass. pen. n. 34282/2024
L'ipotesi di cui all'art. 391 ter, 3° co., c.p. è punita a titolo di dolo generico, come è reso evidente dalla sua formulazione testuale, che non contiene alcun riferimento a particolari finalità che devono animare l'agente; è, dunque, sufficiente la coscienza e la volontà della ricezione del telefono cellulare o di altro strumento di comunicazione da parte del detenuto.