(massima n. 1)
Non č configurabile il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. nel caso in cui sia indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneitā del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie.