(massima n. 1)
L'ipotesi di cui all'art. 391 ter, 3° co., c.p. č punita a titolo di dolo generico, come č reso evidente dalla sua formulazione testuale, che non contiene alcun riferimento a particolari finalitā che devono animare l'agente; č, dunque, sufficiente la coscienza e la volontā della ricezione del telefono cellulare o di altro strumento di comunicazione da parte del detenuto.