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Articolo 381 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Dispositivo dell'art. 381 Codice Penale

Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102] o il consulente tecnico [c.p.c. 201; c.p.p. 225], che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente(1), anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da cinquantuno euro a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria(2).

Note

(1) La contemporanea assistenza si viene a configurare in riferimento allo stesso procedimento, anche solo connesso.
(2) La norma contempla due distinte fattispecie: il patrocinio contemporaneo di parte parti contrarie e il patrocinio successivo di parti avversarie. Per quanto attiene alla prima ipotesi il patrocinio o la consulenza devono essere resi a favore di parti contrarie, o comunque portatrici di interessi sostanzialmente antagonisti, mentre la seconda condotta richiede che si vi sia un sostanziale di conflitto di interessi tra le parti successivamente assistite.

Ratio Legis

La norma tutela il segreto professionale cui sono tenuti gli avvocati ed i consulenti di parte.

Spiegazione dell'art. 381 Codice Penale

La norma in oggetto funge da complemento a quanto previsto dall'art. 380 in tema di patrocinio infedele o consulenza infedele.

Qui oggetto del delitto è il conflitto d'interessi scaturente dal fatto di prestare assistenza legale o attività di consulenza in favore di parti tra loro contrapposte nello stesso procedimento.

Il motivo principale del conflitto è chiaramente dato dal fatto che il difensore o il consulente, in casi siffatti, è a conoscenza di informazioni riservate su cui vige il segreto professionale e che, se portate a conoscenza della controparte, possono arrecare notevoli danni agli interessi difensivi.

La fattispecie configura un reato istantaneo, in quanto la condotta vietata è l'assunzione del patrocinio o della consulenza, non già l'attività che, in conseguenza di tale condotta, viene poi esercitata.

Massime relative all'art. 381 Codice Penale

Cass. pen. n. 13106/2001

Non sussiste il reato di cui all'art. 381, comma I, c.p. qualora le parti apparentemente contrapposte, in favore delle quali l'esercente la professione legale presti contemporaneamente la propria opera, perseguano in realtà un unico e lecito fine ad esse comune, facendo difetto, in tal caso, l'evento tipico del suddetto reato, identificabile o nel nocumento arrecato al patrocinato o nel perseguimento di un fine illecito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse affermarsi la penale responsabilità di un avvocato il quale, dopo aver predisposto, per il promissario acquirente di un bene immobile, un atto di citazione per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione specifica del preliminare di compravendita, aveva redatto, in favore del convenuto promittente la vendita, una comparsa di risposta in cui non si negava l'esistenza o la validità del suddetto preliminare, ma si allegava soltanto l'impossibilità di adempierlo a cagione di un provvedimento di sequestro conservativo gravante sull'immobile).

Cass. pen. n. 11424/1995

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 381 c.p. (Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico), per stabilire l'identità o la diversità del procedimento, deve farsi non astratto riferimento ai criteri utilizzati per individuare la identità o diversità delle cause nel processo civile (parti, petitum, causa petendi ...), bensì concreto riferimento allo «stesso procedimento» nel quale si polarizzano interessi contrapposti tra le parti avverse. Alla luce del bene tutelato dalla norma, l'opposizione agli atti esecutivi appare un mero incidente all'interno del procedimento di esecuzione, cosicché deve considerarsi un segmento dello «stesso procedimento», irrilevante essendo a questi fini la natura del giudizio (esecutivo o di cognizione).

La fattispecie prevista dall'art. 381, comma 2, c.p. (altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico) configura un reato istantaneo, in quanto la condotta vietata è l'assunzione del patrocinio o della consulenza, non già l'attività di patrocinio o di consulenza che, in conseguenza di tale condotta, viene successivamente esplicata. Ne consegue che il momento consumativo del reato va individuato nell'assunzione dell'incarico, ossia nel momento in cui viene conferito e accettato il mandato professionale.

Cass. pen. n. 4668/1995

Per la sussistenza dei delitti di patrocinio o di consulenza infedele (art. 380 c.p.) e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381 c.p.) è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere compresa nella previsione legislativa anche «le attività prodromiche» alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale.

Cass. pen. n. 391/1993

Poiché in dipendenza dell'oggettività giuridica del reato di cui all'art. 381 primo comma c.p., consistente nella tutela del normale funzionamento dell'attività giudiziaria, l'ambito del precetto penale deve essere definito alla stregua della distinzione tra strumentalità del processo e interesse sostanziale dello stato alla corretta amministrazione della giustizia, il reato stesso è configurabile solo quando le parti apparentemente contrapposte perseguano un comune fine illecito o quando l'oggetto e la finalità del giudizio siano tali da rappresentare formalmente e sostanzialmente interessi delle parti nella concretezza della loro conflittualità, di talché il bene giuridico protetto possa dirsi aggredito per il solo fatto che un unico patrocinatore assista parti contrarie; diversamente, laddove il momento dialettico del processo, di norma ma non sempre necessario, sia superato dalla convergenza degli interessi verso un unico lecito fine, non è sufficiente per l'integrazione del reato la sola contrapposizione formale ed esterna delle parti, non rilevando che al conseguimento del fine comune provveda un unico patrocinatore, perché in tal caso non v'è utilizzazione strumentale del processo per scopi ad esso estranei e quindi illeciti.

Cass. pen. n. 2123/1969

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 381, comma primo, c.p., è necessario che vi sia prestazione effettiva e concreta di patrocinio, che abbia o possa avere un'efficienza processuale immediata o anche mediata, anche se resti indifferente il modo con cui il fatto è commesso, e che vi siano «parti contrarie» nei confronti delle quali il patrocinio sia stato prestato. Per «parti contrarie» s'intendono quelle che versano in una situazione processuale, anche soltanto formalmente antagonistica, indipendentemente dalle dissimulate finalità che esse intendono eventualmente raggiungere per collusione o per altri occulti accordi, a differenza di quanto richiesto dal cpv. dell'art. 381 c.p. per il patrocinio successivo, in cui si parla di parti avversarie, cioè di parti che non versino, come nella ipotesi di cui al primo comma, in uno stato di contrapposizione formale, ma altresì in una situazione di reale conflitto d'interessi.

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