Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11424 del 25 novembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 381 c.p. (Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico), per stabilire l'identità o la diversità del procedimento, deve farsi non astratto riferimento ai criteri utilizzati per individuare la identità o diversità delle cause nel processo civile (parti, petitum, causa petendi ...), bensì concreto riferimento allo «stesso procedimento» nel quale si polarizzano interessi contrapposti tra le parti avverse. Alla luce del bene tutelato dalla norma, l'opposizione agli atti esecutivi appare un mero incidente all'interno del procedimento di esecuzione, cosicché deve considerarsi un segmento dello «stesso procedimento», irrilevante essendo a questi fini la natura del giudizio (esecutivo o di cognizione).

(massima n. 2)

La fattispecie prevista dall'art. 381, comma 2, c.p. (altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico) configura un reato istantaneo, in quanto la condotta vietata è l'assunzione del patrocinio o della consulenza, non già l'attività di patrocinio o di consulenza che, in conseguenza di tale condotta, viene successivamente esplicata. Ne consegue che il momento consumativo del reato va individuato nell'assunzione dell'incarico, ossia nel momento in cui viene conferito e accettato il mandato professionale.

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