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Articolo 354 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Astensione dagli incanti

Dispositivo dell'art. 354 Codice Penale

Chiunque, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516(1).

Note

(1) La fattispecie in esame viene considerata un'ipotesi di concorso mediante omissione nel reato previsto all'art. 353, intendendosi per astensione non solo la mancata partecipazione alla gara, ma anche il caso in cui si ometta di porre in essere atti necessari perché la propria offerta sia presa in considerazione.

Ratio Legis

La dottrina prevalente ritiene che la norma sia qui chiamata tutelare la libertà e la concorrenza nell'espletamento degli incanti, per altri invece dovrebbe tutelarsi il più generale interesse al buon andamento della P.A.

Spiegazione dell'art. 354 Codice Penale

La disposizione in oggetto tutela la libera concorrenza e la possibilità per la pubblica amministrazione di addivenire alla determinazione migliore possibile in ordine alla scelta del contraente privato.

Essa punisce il fatto di chi, in cambio di denaro o della relativa promessa, si astenga dal concorrere agli incanti o alle licitazioni e costituisce una singolare ipotesi di concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 che il legislatore, in deroga al comune concorso di persone nel reato (art. 110), ha configurato come ipotesi speciale ed autonoma di reato.

Difatti, ratio della norma è non lasciare esente da pena colui che si lasci corrompere dal soggetto attivo del reato di turbativa di incanti e licitazioni, causando in ogni caso una lesione all'interesse tutelato, ovvero, come già detto, l'efficienza della pubblica amministrazione.

In quanto reato omissivo proprio, il tentativo non appare configurabile.

Massime relative all'art. 354 Codice Penale

Cass. pen. n. 18125/2019

Sussiste il delitto di turbativa d'asta e non quello di astensione dagli incanti qualora il destinatario della promessa o dell'offerta non si limiti ad astenersi dal concorrere alla gara in cambio dell'utilità oggetto di dette promessa od offerta, ma partecipi all'accordo illecito finalizzato ad impedire od alterare la gara ovvero ad allontanare o far desistere gli offerenti.

Cass. pen. n. 9551/2007

Il reato di astensione dagli incanti, previsto dall'art. 354 cod.pen., in quanto strutturato come reato omissivo proprio, non consente la configurabilità del tentativo.

Cass. pen. n. 25877/2006

In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p.p., può disporsi la confisca «per equivalente» di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile.

Cass. pen. n. 705/2000

Non integra gli estremi del reato di turbata libertà degli incanti la condotta di chi, concorrendo a un gara (nella specie, per una vendita fallimentare), proponga ad altro concorrente di riconoscergli il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara in cambio della propria astensione a presentare ulteriori offerte, se la proposta non venga accettata. Tale condotta non integra, invero, alcuno dei comportamenti tipici indicati nella norma e non configura neppure gli estremi del tentativo punibile, ai sensi degli artt. 56 e 353 c.p., del reato, sub specie della collusione, mancando, nell'ipotesi considerata, l'accordo fraudolento delle parti. Nel caso, neanche è configurabile un tentativo del reato previsto dal successivo art. 354 c.p. (astensione dagli incanti): in quest'ultima fattispecie, invero, il reato presuppone l'accordo delle parti sull'astensione (quale antefatto non punibile) cui segua l'astensione (che rappresenta il momento consumativo); trattandosi, peraltro, di reato omissivo proprio, la stessa struttura del delitto non rende configurabile il tentativo. Nel comportamento anzidetto non può, pertanto, che riscontrarsi l'istigazione a commettere un reato, non punibile ex art. 115 c.p.

Cass. pen. n. 911/1998

La fattispecie di astensione dagli incanti, di cui all'art. 354 c.p., costituisce un'ipotesi singolare di concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 c.p., che il legislatore, in deroga alle norme stabilite negli artt. 110 ss. c.p., ha configurato come ipotesi speciale ed autonoma di reato, per non lasciar dubbi in ordine alla punibilità di una condotta meramente negativa, invece che di collaborazione collusiva con il soggetto attivo, ed al bisogno di punirla con una pena minore di quella comminata per il delitto attivo.

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