Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 705 del 19 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra gli estremi del reato di turbata libertà degli incanti la condotta di chi, concorrendo a un gara (nella specie, per una vendita fallimentare), proponga ad altro concorrente di riconoscergli il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara in cambio della propria astensione a presentare ulteriori offerte, se la proposta non venga accettata. Tale condotta non integra, invero, alcuno dei comportamenti tipici indicati nella norma e non configura neppure gli estremi del tentativo punibile, ai sensi degli artt. 56 e 353 c.p., del reato, sub specie della collusione, mancando, nell'ipotesi considerata, l'accordo fraudolento delle parti. Nel caso, neanche è configurabile un tentativo del reato previsto dal successivo art. 354 c.p. (astensione dagli incanti): in quest'ultima fattispecie, invero, il reato presuppone l'accordo delle parti sull'astensione (quale antefatto non punibile) cui segua l'astensione (che rappresenta il momento consumativo); trattandosi, peraltro, di reato omissivo proprio, la stessa struttura del delitto non rende configurabile il tentativo. Nel comportamento anzidetto non può, pertanto, che riscontrarsi l'istigazione a commettere un reato, non punibile ex art. 115 c.p.

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