Similmente a quanto previsto per la
desistenza volontaria e per il recesso attivo in tema di tentato delitto (v. art.
56), scopo del
legislatore è indurre, attraverso una
speciale causa di non punibilità, il promotore, il capo o il partecipante all'associazione cospiratrice ad elidere l'offensività della condotta associativa posta in essere.
Dalla norma si desume che l'offensività si elide, quanto ai
promotori, nel disciogliere l'associazione; quanto ai
partecipi, recedendo dall'accordo o dall'associazione; per
tutti i membri, impedendo attivamente la commissione dei delitti, non bastando la mera inerzia.
La condotta dissociativa o di scioglimento deve presentare i caratteri della
spontaneità e non solo della volontarietà, dato la causa di non punibilità interviene solamente nei casi in cui ci si adoperi
prima che sia commesso uno dei delitti di cui all'art. 302, e
prima dell'arresto o prima del procedimento, intendendosi con tale ultimo elemento la fase temporale precedente l'inizio di attività giudiziaria, anche se solamente a carico di coautori del reato.
Il recesso (n. 2), liberamente scelto, deve essere idoneo ad eliminare gli effetti della precedente condotta, ancorché non necessariamente idoneo a portare allo scioglimento dell'associazione, per le quali la norma prevede altrettante cause di non punibilità.