Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9357 del 21 ottobre 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza della causa speciale di non punibilità prevista per i delitti di cospirazione politica, l'espressione «anteriormente al procedimento» designa — tenuto conto della dilatazione che ha subito il concetto di procedimento — la fase temporale precedente l'inizio dell'attività di polizia giudiziaria effettuata su delega dell'autorità giudiziaria. (La Cassazione ha chiarito che in tale attività rientra tutta una serie di atti che sono diretti a produrre conseguenze giuridiche così rilevanti e di decisiva importanza per l'accertamento della notitia criminis e per la costituzione del rapporto processuale da non potersi escludere dall'ambito del processo. E ciò è tanto vero che la persona che può essere considerata imputata ha diritto di chiedere la protezione delle norme che regolano gli atti processuali anche quando si tratti di atti rientranti nell'attività predetta).

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