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Articolo 76 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

Dispositivo dell'art. 76 Codice Penale

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico(1).

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza [199-240] e in ogni altro caso stabilito dalla legge(2).

Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico(3).

Note

(1) La norma suddivide nei suoi tre commi, le tre differenti situazioni che possono venirsi a creare in virtù del cumulo. Il comma in esame, nello specifico,prevede che, in presenza di pene identiche per genere e specie (quindi si rimanda a quanto previsto dall'art. 73), queste debbano essere considerate come un'unica pena, salvo la legge non disponga diversamente. Tale regola non è senza risvolti pratici, si pensi all'indulto di cui all'art. 174: il condono della pena non viene applicato alle singole condanne ricomprese nel cumulo dal provvedimento di unificazione, ma alla pena unica.
L'unificazione delle pene, però, si ricordi che non intacca l'autonomia dei reati che ad esse hanno dato origine, per cui, ad esempio, nel caso di amnistia, istituto relativo al reato, si guarderà ad ogni singolo reato e non quindi alla pena cumulata. La medesima considerazione vale in riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione dei reati, valutato per le singole infrazioni.
(2) Il secondo comma configura, invece, la seconda ipotesi ovvero quella in cui concorrono pene, di specie diversa, ma appartenenti allo stesso genere. Si pensi al cumulo tra la pena della reclusione (art. 23), prevista per i delitti, e quella dell'arresto previsto per le contravvenzioni (art. 25). La soluzione qui adottata è , similmente al primo comma, quella della pena unica, un'unificazione che però non opera agli effetti della esecuzione, data la diversità di specie. Infatti se si pensa al caso del cumulo reclusione-arresto, la reclusione è espiata in istituti diversi da quelli previsti per l'espiazione dell'arresto (si rimanda a tale proposito a quanto dispone la legge 26 luglio 1975, n. 354). L'unificazione poi non ha effetto in merito alle misure di sicurezza (art. 199-240) ed in eventuali altri casi specificamente previsti dalla legge.
(3) Infine, nell'ipotesi in cui le pene differiscano sia in genere che in specie, come nel caso del cumulo tra reclusione (art. 23) e multa (art. 24), le pene non si unificano e rimangono distinte, relativamente a qualsiasi effetto giuridico.

Ratio Legis

La norma pone chiarezza in merito alle ipotesi di cumulo materiale delle pene, evitando gli eccessi che potrebbero derivare dalla somma aritmetica delle stesse.

Spiegazione dell'art. 76 Codice Penale

La norma in esame specifica che le pene della stessa specie concorrenti ai sensi dell'art. 73, come anche le pene di specie diversa ai sensi degli artt. 74 e 75 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Ciò premesso, all'interno del rapporto di esecuzione della pena, attuato nei confronti di chi abbia riportato più condanne, non è mai possibile riferire un periodo di carcerazione all'una piuttosto che all'altra condanna, essendo ogni detenzione riferibile alla pena unitaria ed avendo perduto le singole pene concorrenti nel cumulo la loro individualità, che sopravvive soltanto ai determinati e speciali effetti indicati nel comma 2 del presente articolo.

Infatti, le pene vengono considerate distinte agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.
Ciò significa che, se interviene una causa di estinzione della pena, come l'indulto (art. 174), si deve far ricorso al suesposto principio di autonomia delle pene, per individuare la porzione di pena su cui l'istituto trovi attuazione.

La considerazione unitaria della pena può avere anche degli effetti negativi per il condannato, come in tema di prescrizione della pene, per il quale è stato stabilito che nel corso nell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare la prescrizione di alcune pene.

Se, invece, una pena pecuniaria concorre con una pena di specie diversa, esse si considerano sempre come come pene distinte, data le differenti modalità di esecuzione.

Massime relative all'art. 76 Codice Penale

Cass. pen. n. 28141/2021

Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso.

Cass. pen. n. 12554/2020

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata). (

Cass. pen. n. 36057/2019

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo.

Cass. pen. n. 48690/2019

In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso ricomprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate.

Cass. pen. n. 5396/2010

La decorrenza della pena dell'ergastolo, a cui occorre avere riguardo ai fini dell'accesso del condannato alla liberazione condizionale o alla semilibertà, si computa, nel caso di cumulo con pene detentive temporanee, dalla data di inizio della carcerazione per il reato a cui si riferisce.

Cass. pen. n. 41567/2009

Non può essere sciolto il cumulo di pene concorrenti al fine di considerare espiate quelle riferite a reati commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso che impongono la sospensione delle regole di trattamento di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), dovendosi il condannato considerare detenuto anche per tali reati in virtù del principio di unicità dell'esecuzione della pena.

Cass. pen. n. 15954/2009

In tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, è legittimo lo scioglimento del cumulo delle pene ai fini della determinazione del momento in cui, avvenuta l'espiazione della pena relativa a quei delitti, il divieto non ha più ragione di operare in ordine alla pena residua.

Cass. pen. n. 2529/1999

In conformità con la sentenza interpretativa di rigetto n. 361/1994 della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto siano state inflitte per delitti che comportano, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, esclusione o limitazione di misure alternative alla detenzione, il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l'espiazione delle pene relative ai quei delitti, l'esclusione o la limitazione non debbano più operare. Diversamente, infatti, si verrebbe a far dipendere l'applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di più rapporti scaturenti dall'esecuzione delle singole condanne, con l'ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l'asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l'interessato.

Cass. pen. n. 2937/1997

L'eventuale scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, se ed in quanto finalizzato a distinguere — ammesso che ciò sia possibile — la parte di pena riferibile a reati ostativi all'applicazione di benefici penitenziari, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, da quella riferibile a reati non ostativi, non può mai, comunque, formare oggetto di autonoma pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, dovendosi al riguardo ritenere competente soltanto la magistratura di sorveglianza, in funzione della decisione, ad essa spettante, circa la concedibilità o meno dei suddetti benefici.

Cass. pen. n. 1443/1997

Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo: con la conseguenza che, in caso di pena risultante dal cumulo tra quella inflitta per il delitto di associazione per delinquere e altre inflitte per reati connessi, la pena espiata va imputata anzitutto al delitto associativo. (Fattispecie relativa a diniego di permesso-premio a condannato in espiazione di pena per associazione per delinquere e altro).

Cass. pen. n. 6636/1997

In tema di benefici penitenziari, indipendentemente dall'ammissibilità o meno di uno scioglimento temporaneo e parziale del cumulo delle pene, onde poter attribuire ad un determinato titolo di reato — ostativo, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, all'applicazione di detti benefici — la parte della pena complessiva che già risulti espiata, è comunque da escludere che il giudice dell'esecuzione possa, in via preventiva, dichiarare l'avvenuta espiazione di una parte della pena cumulata da imputare al reato ostativo.

Cass. pen. n. 837/1996

La competenza prorogata del giudice minorile in materia di sorveglianza fino al compimento del venticinquesimo anno di età del soggetto che abbia commesso il reato quando era ancora minore degli anni diciotto, prevista dall'art. 3, comma secondo, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, permane per la pena detentiva ancora in esecuzione inflitta per il suddetto reato quando sopravvenga altra condanna a sola pena pecuniaria per reato commesso dal medesimo soggetto dopo il compimento della maggiore età; e ciò avuto riguardo, in particolare, al disposto di cui all'art. 76, comma terzo, c.p., secondo cui: «Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico».

Cass. pen. n. 969/1995

La condanna per più reati legati dal vincolo della continuazione è da considerarsi come pena unica e perciò non potrà applicarsi il regime della semilibertà quando l'imputato sia stato condannato anche per uno dei reati per i quali è fatta esplicita esclusione della concessione delle misure alternative alla detenzione anche se questi abbia espiato una parte della pena pari a quella irrogata per il reato associativo previsto dall'art. 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685 ostativo alla concessione della semilibertà, a meno che non risulti che lo stesso abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter della L. 26 luglio 1975, n. 354.

Cass. pen. n. 4486/1994

Le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 c.p., si considerano pena unica ad ogni effetto giuridico. Ne consegue che non è consentita l'imputazione della parziale detenzione sofferta a quello, tra i reati concorrenti, che sia ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto l'espiazione è modalità esecutiva, e non causa di estinzione della pena, e l'unico suo effetto è la riduzione della pena ancora da espiare.

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