Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1443 del 19 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella pił gravosa per il reo: con la conseguenza che, in caso di pena risultante dal cumulo tra quella inflitta per il delitto di associazione per delinquere e altre inflitte per reati connessi, la pena espiata va imputata anzitutto al delitto associativo. (Fattispecie relativa a diniego di permesso-premio a condannato in espiazione di pena per associazione per delinquere e altro).

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