Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2529 del 12 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In conformitą con la sentenza interpretativa di rigetto n. 361/1994 della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto siano state inflitte per delitti che comportano, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, esclusione o limitazione di misure alternative alla detenzione, il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l'espiazione delle pene relative ai quei delitti, l'esclusione o la limitazione non debbano pił operare. Diversamente, infatti, si verrebbe a far dipendere l'applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualitą, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di pił rapporti scaturenti dall'esecuzione delle singole condanne, con l'ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l'asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l'interessato.

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