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Articolo 347 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Usurpazione di funzioni pubbliche

Dispositivo dell'art. 347 Codice Penale

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego(1) è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle(2).

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [36].

Note

(1) Per usurpazione s'intende l'appropriazione abusiva della funzione o delle attribuzioni pubbliche, che devono essere concretamente assunte. Non è sufficiente la semplice attribuzione del titolo o della qualifica, che invece integra gli estremi del reato di usurpazione di titoli o di onori (498).
(2) Qualora la cessazione o la sospensione delle funzioni dipenda da una causa diversa da un provvedimento dell'Autorità e l'agente continui ad esercitarle, viene ad essere integrata la fattispecie di cui al comma prima.

Ratio Legis

La figura tutela il buon andamento della P.A. specificatamente diretto ad assicurare agli organi competenti l'esclusivo potere di disporre della titolarità dell'esercizio delle pubbliche funzioni e dei pubblici servizi.

Spiegazione dell'art. 347 Codice Penale

Ai fine della configurabilità del delitto in esame è necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche senza che vi sia stata una formale investitura.

Per aversi usurpazione non è dunque sufficiente un irregolare esercizio o finanche un abuso di potere, ma è necessario, oltre all'assenza di investitura, anche l'esercizio dei poteri per fini propri ed in contrasto con quelli della pubblica amministrazione, commesso da un soggetto conscio dell'illegittimità del suo comportamento.

Infatti, chi per contro agisce per fini adiacenti o comunque compatibili con quelli dell'amministrazione riveste la qualifica di funzionario di fatto, come tale non perseguibile penalmente. Ai fini dell'utilità della prestazione svolta non è peraltro nemmeno richiesto un formale riconoscimento dell'utiliter caeptum da parte della pubblica amministrazione, essendo sufficiente l'obiettiva utilità della prestazione.

Va inoltre precisato che l'usurpazione si verifica anche in caso di prosecuzione illegittima di funzioni precedentemente spettanti.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, e dunque anche il pubblico ufficiale che si arroghi funzioni che non gli spettano. Tuttavia, l'incompetenza deve essere assoluta, ricorrendo altrimenti la configurabilità dell'art. 323.

Viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di assumere ed esercitare la funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato e per fini propri, mentre irrilevanti sono i motivi che hanno spinto il soggetto.

Massime relative all'art. 347 Codice Penale

Cass. pen. n. 27992/2019

Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria anche nel caso in cui svolgano attività di vigilanza sulla fauna selvatica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, per il reato di usurpazione di pubblica funzione, emessa nei confronti di una guardia zoofila volontaria che aveva eseguito attività ispettive, sopralluoghi e sequestri in materia disciplinata dalla legge n. 157 del 1992, relativa alla tutela degli uccelli).

Cass. pen. n. 43789/2012

Integra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche la condotta del consigliere comunale che partecipi alle sedute del Consiglio nonostante l'intervenuta conoscenza del provvedimento amministrativo che lo abbia dichiarato decaduto dalla carica, sebbene non avvenuta nelle forme della notificazione.

Cass. pen. n. 48745/2011

Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è richiesto il dolo generico, che consiste nella volontà di assumere ed esercitare la funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato, mentre lo scopo e i motivi che hanno indotto l'agente ad usurpare la pubblica funzione possono essere considerati solo ai fini della determinazione della pena.

Cass. pen. n. 46826/2005

È configurabile il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, concorrente con quello di truffa, nel caso di soggetto il quale, presentandosi presso esercizi commerciali con la falsa qualifica di appartenente al corpo della Guardia di Finanza e mostrando di dover effettuare controlli fiscali, ottenga, gratuitamente o a prezzo ridotto, la consegna di merci, nulla rilevando, ai fini di una possibile esclusione del primo di detti reati, la circostanza che l'agente non abbia in realtà svolto alcun atto tipico della funzione corrispondente alla suindicata qualifica, ma si sia limitato, al solo fine di rendere maggiormente credibile l'autoattribuzione della medesima, alla fugace esibizione di un tesserino e ad una rapida scorsa ai registri fiscali.

Cass. pen. n. 9331/2002

Commette il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni chiunque continui ad esercitare funzioni che non gli competono per essere stato trasferito in altro pubblico ufficio. (Fattispecie in cui il soggetto aveva continuato ad esercitare le funzioni di presidente di una commissione speciale istituita dal consiglio comunale, nonostante avesse assunto servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di consigliere).

Cass. pen. n. 13138/2001

La condotta consistente nel richiedere informazioni riservate sul conto di una persona non integra il reato di usurpazione delle funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), il quale presuppone che l'atto arbitrariamente compiuto dall'autore del fatto inerisca a una funzione o a un impiego pubblici, nei quali non rientra il comportamento sopra menzionato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annnullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che, esibendo un tesserino del Ministero dell'interno e riferendo falsamente di essere in servizio presso la Polizia di Stato, aveva chiesto informazioni riservate sul conto di una persona).

Cass. pen. n. 6191/2001

La decadenza del pubblico ufficiale dalla carica quale effetto della condanna ad un delitto commesso con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione, pur operando di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza — ai sensi del comma 4 quinquies dell'art. 15 della legge 55/90 — non esime dall'osservanza della procedura prevista dal comma 4 ter dello stesso art. 15, il quale fa obbligo alla cancelleria del tribunale o alla segreteria del P.M. di comunicare al prefetto i provvedimenti di sospensione dalla carica adottati dall'autorità giudiziaria. Conseguentemente, in difetto di detta comunicazione, non è configurabile il reato di cui all'art. 347, comma 2, c.p. a carico del pubblico ufficiale (nella specie, sindaco) il quale, pur avendo avuto notizia della condanna divenuta irrevocabile, abbia continuato ad esercitare le sue funzioni.

Cass. pen. n. 9348/1995

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 347 c.p. (usurpazione di pubbliche funzioni) è necessario che le pubbliche funzioni vengano svolte — senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione — da persona che non può esercitarle in modo assoluto. Si verte, invece, in tema di abuso di ufficio nell'ipotesi di violazione delle condizioni o dei limiti posti all'esercizio di una funzione pubblica da chi abbia la capacità di esercitarla e sia in concreto investita della relativa potestà.

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