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Articolo 186 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Dispositivo dell'art. 186 Codice Penale

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna [36], qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato [c.p.p. 543, 694](1).

Note

(1) La pubblicazione della sentenza, in quanto non vale in questo caso come pena accessoria, viene ad essere applicata solo se la pubblicità a sua volta può essere un mezzo per riparare al danno patito, come ad esempio nei casi di calunnia (v. 368) o diffamazione (v. 595).

Ratio Legis

La funzione della pubblicazione della sentenza di condanna non è quello di pena accessoria ovvero di mezzo preordinato alla prevenzione speciale rispetto a futuri reati, ma di strumento di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito.

Spiegazione dell'art. 186 Codice Penale

La pubblicazione della sentenza a norma del presente articolo ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno (ad es. nel caso di condanna per diffamazione ex art. 595 essa può costituire un valido mezzo per riparare l'offesa all'onore ed al decoro), diversamente dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 36 che ha natura di pena accessoria.

La pubblicazione come forma di risarcimento è pertanto strettamente correlata al tipo di reato ed al tipo di condotta per il quale viene disposta, nel senso che la pubblicità data alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto, la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno.

Massime relative all'art. 186 Codice Penale

Cass. pen. n. 207/2022

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità civile, non caduca l'ordine di pubblicazione della sentenza disposto dal giudice di primo grado ex art. 186 cod. pen., in quanto tale sanzione non rientra nel novero delle pene accessorie, ma rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale, attinente agli interessi della parte civile.

Cass. pen. n. 23719/2016

La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 cod. pen., avendo natura di sanzione civile e non di pena accessoria, può essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda delle parte civile.

Cass. pen. n. 14976/2011

La pubblicazione della sentenza, ex art. 186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno; trattandosi di istituto ontologicamente appartenente al processo civile ha come presupposto l'accertamento di un danno e l'affermazione di responsabilità sul piano civile.

Cass. pen. n. 7917/1998

La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 c.p. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 19 c.p. che ha la natura di pena accessoria. Trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l'azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 citato non può essere disposta d'ufficio in mancanza della domanda della parte istante. (Nella specie la Corte ha annullato sul punto la pronuncia dei giudici di merito che avevano ordinato la pubblicazione della sentenza senza che la parte civile ne avesse fatto domanda, in ipotesi, tra l'altro, in cui il procedimento riguardava il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - ex art. 570, comma secondo - ritenuta non suscettiva di danni non patrimoniali, escludendo, tra l'altro, la reciproca soccombenza e la legittimità, totale o parziale, della compensazione delle spese)

Cass. pen. n. 6168/1989

La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall'art. 186 c.p. (indipendentemente da quanto previsto da leggi speciali) non come una pena accessoria, ma, nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto la detta misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità data alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno.

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