Cassazione penale Sez. V sentenza n. 49499 del 24 ottobre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 691 cod. pen., si applica, qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691 comma secondo cod. pen., indipendentemente dall'entitą della pena inflitta, essendo tale ultima previsione speciale rispetto a quella dell'art. 35 cod. pen.

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